Appalti servizi ambientali, il Ministero del Lavoro aggiorna il costo del lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato il costo medio orario dei lavoratori dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato il costo medio orario dei lavoratori dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali.
Con la sentenza 23715/2026, la Cassazione afferma che la responsabilità solidale del committente comprende anche l’indennità sostitutiva del preavviso dovuta al lavoratore in occasione del cambio d’appalto.
Con l’ordinanza 24904/2026, la Cassazione afferma che, solo laddove il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato, la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato nel servizio appaltato.
Oggi gli appalti privati sono sotto l’occhio non solo della magistratura del lavoro, ma anche delle Procure della Repubblica. A ciò si aggiunga che, talvolta, i limiti alle esternalizzazioni sono posti anche dalla contrattazione collettiva.
Con la sentenza11276/2026, la Cassazione afferma che l’autorità ispettiva non può essere vincolata da un atto che, pur formalmente qualificato come certificazione, sia stato adottato da un soggetto non riconducibile tra gli organi abilitati dalla legge.
Con la sentenza 16549/2026, la Cassazione afferma che, in materia di sicurezza, la qualifica di lavoratore autonomo del soggetto infortunato non esclude la responsabilità penale del committente, quando questi abbia concretamente inciso sull’organizzazione dell’attività.
In una recente relazione, l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione ha evidenziato lo scarso impiego delle clausole sociali obbligatoriamente previste dal PNRR per l’assunzione di giovani e donne.
Con la sentenza n. 5650/2026, il Tribunale di Roma afferma che, in assenza della prova di un contratto di appalto, il rapporto dei lavoratori adibiti all’esecuzione dello stesso deve considerarsi instaurato alle dipendenze della committente.
Con la sentenza 11270/2026, la Cassazione afferma che, laddove la stazione appaltante individui nel bando di gara il parametro retributivo di riferimento, l’appaltatrice non può derogare a tale previsione con l’applicazione di un diverso contratto collettivo, ancorché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Dall’’Agenzia delle Entrate precisazioni in merito alla responsabilità solidale negli appalti con specifico riguardo alle modalità di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (INAIL) che il committente o la stazione appaltante sono tenuti a corrispondere in caso di inadempimento dell’appaltatore.