Con la sentenza 11270/2026, la Cassazione afferma che, laddove la stazione appaltante individui nel bando di gara il parametro retributivo di riferimento, l’appaltatrice non può derogare a tale previsione con l’applicazione di un diverso contratto collettivo, ancorché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.