Con l’ordinanza 24752/2026, la Cassazione afferma che, in caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato, non è possibile far luogo ad una compensazione c.d. atecnica della contribuzione, in quanto a tale esito si oppone la segnalata “disomogeneità contributiva” che contraddistingue i contributi versati alle differenti Gestioni.