Con la sentenza n. 25377 del 16.09.2026, la Cassazione afferma che il socio lavoratore di una S.r.l., iscritto alla Gestione commercianti, non deve versare contributi sugli utili non distribuiti e accantonati a riserva.
Il fatto affrontato
La lavoratrice, socia unica e amministratrice di una S.r.l., impugna giudizialmente l’avviso di addebito con cui l’INPS le chiede il pagamento dei contributi previdenziali anche sugli utili prodotti dalla società, non distribuiti e accantonati a riserva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che, nelle società di capitali, debbano essere assoggettati a contribuzione soltanto i redditi effettivamente imputati al socio.
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che la circostanza che il socio che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale di una S.r.l. debba iscriversi alla Gestione commercianti, non comporta che tutti gli utili prodotti dalla società concorrano alla base imponibile contributiva.
Per la sentenza rilevano, infatti, a tal fine soltanto i redditi imputati al socio e dichiarati ai fini IRPEF, mentre gli utili accantonati a riserva e non distribuiti rimangono redditi della società e non sono assoggettati a contribuzione.
Secondo i Giudici di legittimità, tale conclusione vale anche quando il lavoratore sia socio unico e amministratore della società, non potendosi presumere una finalità elusiva dalla sola decisione di non distribuire gli utili.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Istituto.


