Fringe benefits : cambiano le regole di tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Dal 1° gennaio 2026 è prevista una maggiorazione del 50% dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, insieme a un incremento del 5% per accessori e allestimenti aggiuntivi non inclusi nelle tabelle ACI.
L’ art. 2 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ( cd. DL Omnibus ), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 185 dell’11 agosto 2026, interviene sull’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR e sull’art. 1, comma 48-bis, della L. n. 207/2024 confermando, come regola generale, il sistema introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 correlato all’alimentazione del veicolo. Restano dunque invariate le percentuali da applicare ai valori ACI in base alla tipologia di alimentazione del veicolo: 10% per i veicoli elettrici; 20% per gli ibridi plug-in e 50% per le altre motorizzazioni benzina, diesel, GPL, metano, full hybrid e simili.
L’anzianità del veicolo
Indipendentemente dal tipo di veicolo, la principale innovazione introdotta dal Decreto Omnibus è l’incremento del valore imponibile del fringe benefit in funzione dell’ azianità del veicolo. Il valore dei veicoli immatricolati da più di 5 anni sconta una maggiorazione del 50 %, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno di immatricolazione.
Le riassegnazioni
L’ art. 2, comma 3, ultimo periodo, supera le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/2026 in tema di riassegnazione di auto assoggettate a tassazione con il criterio delle emissioni.
Dal momento che il calcolo si basa sull’anzianità del veicolo consegnato al lavoratore, la riassegnazione non azzera il conteggio dell’anzianità del veicolo. Il nuovo meccanismo è infatti collegato alla data di prima immatricolazione e non all’anno di assegnazione al dipendente.
Per quanto concerne l’impatto in busta paga, supponiamo che il valore annuo del fringe benefit, determinato secondo le regole ordinarie, sia pari a 2.000 euro e che il veicolo abbia superato i cinque anni dall’immatricolazione nel 2025. In questo caso, l’incremento del 50% ammonta a 1.000 euro: dal 2026 il valore annuo del fringe benefit soggetto a contribuzione e tassazione sarà pari a 3.000 euro. L’incremento dei contributi e delle imposte rispetto a quanto calcolato nei primi mesi del 2026 sulla base dei precedenti criteri darà luogo a un conguaglio e, a regime, le maggiori trattenute determineranno una riduzione della retribuzione netta.
Gli accessori
Un’altra novità riguarda gli optional installati sul veicolo: quando non sono valorizzabili tramite le tabelle ACI e risultano a carico dell’azienda, il valore del fringe benefit aumenta del 5% per ciascun accessorio o allestimento. Se per tali fringe benefit aggiuntivi e/o per l’utilizzo privato del veicolo è stato concordato che il dipendente debba pagare un importo, tali trattenute potranno essere portate in diminuzione del valore “ complessivo “ del fringe benefit. L’obiettivo è allineare il valore fiscale dell’auto al beneficio effettivamente riconosciuto al lavoratore.
L’articolo 2, comma 4, conferma la maggiorazione forfettaria per gli accessori non presenti nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente, estendendone l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, anche ai veicoli del regime transitorio previsto al comma 48-bis dell’art. 1 della Legge n. 207/2024. Il decreto introduce inoltre una clausola di salvaguardia per le condotte già adottate dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in materia di tassazione di accessori e allestimenti: non è infatti previsto alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate in applicazione dei chiarimenti di prassi forniti dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/2025.
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di regolarizzare, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la base imponibile relativa agli optional e allestimenti aggiuntivi per i primo otto mesi dell’anno sino al 12 agosto 2026 ( data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026 ).
Regime transitorio
Uno dei punti più delicati della disciplina riguarda proprio i veicoli a cavallo tra il vecchio e il nuovo sistema.
Il Decreto Omnibus riscrive il comma 48-bis dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 e stabilisce che il regime dell’art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 – quindi con il fringe benefit calcolato in funzione delle emissioni di CO2 – continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati dai datori di lavoro entro quest’ultima data e concessi in uso nel corso del 2025.
Per questo secondo gruppo di veicoli viene inoltre eliminato il riferimento alla data del 30 giugno 2025 che, nella versione originaria della norma imponeva, per le consegne successive a tale data, l’applicazione del criterio del valore normale in luogo del più favorevole regime tabellare.
In sintesi
Veicolo assegnato fino al 2020
In questo caso si applicherà la disposizione in vigore al 31 dicembre 2019 che prevedeva un coefficiente fiscale fisso del 30 per cento.
Dal 2026 in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore fiscale dell’auto dovrà essere incrementato di un ulteriore 5 per cento.
Veicolo assegnato fino al 2024
Ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il primo semestre 2025 si applica il regime basato sulle emissioni di CO2 in vigore al 2024.
Il coefficiente fiscale è determinato in base alle emissioni di CO2 del veicolo : 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, 30% per quelli tra 61 e 160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% per oltre 190 g/km.
Con la nuova disciplina, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore fiscale è aumentato del 50 per cento anche in caso di riassegnazione.
Ai veicoli concessi nel 2025, e non rientranti nella fattispecie precedente, si applicano le disposizioni in vigore dal 2025 che prevedono coefficienti fiscali graduati in funzione del tipo di alimentazione del veicolo. Non trova applicazione il valore normale.
Veicolo assegnato nel 2025
La nuova norma non fa più riferimento alla data di immatricolazione del veicolo e di stipula del contratto di assegnazione, ma solo a quella di concessione del veicolo al lavoratore.
Ai fini della tassazione saranno applicati i seguenti coefficienti fiscali: 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria; 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi; 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev).
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore del benefit sarà incrementato del 50 per cento.
Considerazioni finali
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha riformato la disciplina del fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo, superando le incertezze generate dalla stratificazione normativa degli ultimi anni.
La riforma ha semplificato il quadro generale, sostituendo il vecchio e frammentato calcolo basato sui grammi di emissione di CO₂ con tre sole aliquote fisse determinate in base alla motorizzazione: il 10% per le auto elettriche, il 20% per le ibride plug-in e il 50% per i veicoli termici. Ha inoltre uniformato il periodo transitorio e legato il calcolo del fringe benefit all’anzianità del veicolo.
D’altro canto, la nuova disciplina introduce ulteriori adempimenti per le aziende, che dovranno tracciare non solo alimentazione, emissioni e date di ordine, immatricolazione e concessione, ma anche gli eventuali optional.

