Con la sentenza n. 24981 del 03.09.2026, la Cassazione afferma che, a seguito della sentenza di reintegra, i lavoratori non possono continuare a fruire della NASpI nell’ipotesi in cui abbiano esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva.
Il fatto affrontato
A seguito della pronuncia giudiziale di declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo e di reintegra dei lavoratori coinvolti, l’INPS chiede ai medesimi la restituzione della NASpI fruita.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la sentenza di annullamento del licenziamento, ricostituendo il rapporto di lavoro ex tunc, fa venire meno lo stato di disoccupazione e, quindi, il presupposto della NASpI.
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che il diritto alla NASpI non viene automaticamente meno per effetto del ripristino del rapporto di lavoro a seguito della sentenza che ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione.
Secondo i Giudici di legittimità,ai fini della restituzione all’INPS dell’indennità di disoccupazione fruita tra la data del licenziamento e quella della reintegra, occorre una ricostituzione di fatto del rapporto di lavoro ad ogni effetto, anche economico.
Circostanza, quest’ultima, che non si integra nell’ipotesi in cui i lavoratori abbiano optato per le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione e abbiano, quindi, comportato la risoluzione del rapporto.
Tuttavia, continua la sentenza, i lavoratori non possono pretendere il mantenimento della NASpI per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione, in quanto da quella data non versano più in uno stato di disoccupazione involontaria.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie – nei suddetti termini – il ricorso dei dipendenti.


