La diffusione del lavoro agile ha reso sempre meno eccezionali le situazioni nelle quali l’attività lavorativa è svolta nel territorio di più Stati. In tutti questi casi, la corretta individuazione della giurisdizione fiscale non può essere effettuata considerando esclusivamente la residenza fiscale del lavoratore o la sede del datore di lavoro. AI fini dell’imposizione fiscale, è necessario accertare il luogo dove concretamente la prestazione viene resa, oltre alla presenza di ulteriori condizioni per l’applicazione di eventuali regimi convenzionali speciali.
Emblematica in tal senso la risposta n. 154/2026 con cui l’ Agenzia delle Entrate, rettificando il precedente orientamento espresso nell’altrettanto recente risposta n. 132/2026, si è pronunciata sul trattamento fiscale delle remunerazioni erogate dalla Banca d’Italia a un proprio dipendente che presta la propria attività tra la Francia e l’Italia.
Il caso
Il caso riguarda un lavoratore che, dopo aver trasferito la residenza fiscale in un comune francese situato nella zona di frontiera, è stato assegnato a una sede della Banca d’Italia ubicata in una regione italiana confinante con la Francia. L’attività lavorativa viene svolta in parte presso la sede italiana e in parte in modalità di lavoro agile dalla Francia.
L’Istante sosteneva che le remunerazioni percepite dalla Banca d’Italia non potessero essere ricondotte all’articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, relativo alle funzioni pubbliche, poiché la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non costituisce né lo Stato, né una sua suddivisione politica o amministrativa, né un ente locale. Di conseguenza, riteneva applicabile l’articolo 15 della Convenzione e, in particolare, il regime previsto per i lavoratori frontalieri, con tassazione esclusiva in Francia.
La Banca d’Italia non rientra tra le funzioni pubbliche
Nel ricostruire il quadro normativo, l’Agenzia ricorda che l’articolo 19 della Convenzione riserva la potestà impositiva allo Stato che corrisponde le retribuzioni soltanto quando gli emolumenti siano pagati direttamente dallo Stato o da una sua articolazione territoriale per servizi resi a tali soggetti.
l’Amministrazione evidenzia che la Banca d’Italia, pur qualificandosi come istituto di diritto pubblico, opera con autonomia e indipendenza rispetto all’organizzazione statale e non è riconducibile alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale cui fa riferimento l’articolo 19 della Convenzione. Ne consegue che le retribuzioni erogate dalla Banca d’Italia rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15 della Convenzione, salvo che il relativo trattato internazionale preveda espressamente l’inclusione della Banca d’Italia tra i soggetti disciplinati dall’articolo 19, circostanza che non ricorre nei rapporti convenzionali tra Italia e Francia.
Per il frontaliero manca il rientro quotidiano
L’ Agenzia esclude, inoltre, che nel caso concreto possa trovare applicazione il regime speciale dei lavoratori frontalieri. Tale disciplina presuppone infatti che il lavoratore residente nella zona di frontiera si rechi, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per svolgere l’attività lavorativa. Nel caso esaminato, invece, il contribuente si reca in Italia soltanto alcuni giorni alla settimana, mentre per il resto dell’attività opera in modalità agile dalla Francia. Tale circostanza impedisce di riconoscere lo status di lavoratore frontaliero ai fini convenzionali.
Di conseguenza, trova applicazione il regime ordinario previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione. La quota di reddito riferibile ai giorni di lavoro svolti fisicamente in Italia è imponibile in entrambi gli Stati, con eliminazione della doppia imposizione secondo le regole convenzionali applicabili nello Stato di residenza. La parte di retribuzione riferita all’attività svolta da remoto dalla Francia è invece imponibile esclusivamente in Francia. La risposta conferma, quindi, che, ai fini dell’individuazione della potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente, assume rilievo determinante il luogo in cui la prestazione lavorativa viene materialmente resa, oltre al rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina convenzionale per il riconoscimento dello status di lavoratore frontaliero.

