Le retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente che ha trasferito la residenza in Francia mantenendo l’attività lavorativa presso una sede dell’istituto situata in una regione italiana al confine con lo Stato francese vanno sottoposte a tassazione in Italia. Rientrano infatti nella disciplina delle funzioni pubbliche prevista dall’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. Pertanto, anche se il dipendente è fiscalmente residente in Francia e svolge parte dell’attività in lavoro agile dal territorio francese, le retribuzioni restano tassate esclusivamente in Italia.
Il chiarimento in merito all’applicazione della Convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni fiscale è fornito dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 132/2026.
L’Agenzia chiarisce che l’articolo 19 della Convenzione deve essere interpretato in senso ampio: esso include tutti gli emolumenti erogati da enti di diritto pubblico, con la sola esclusione di quelli che svolgono attività commerciali o industriali, a fronte di un’attività di lavoro prestata alla dipendenza di tali enti.

