Con la sentenza n. 25189 del 10.09.2026, la Cassazione afferma che la preesistenza ed autonomia funzionale del ramo oggetto di trasferimento devono essere accertate attraverso una valutazione complessiva degli elementi organizzativi e produttivi, senza che singoli indici possano assumere valore decisivo.
Il fatto affrontato
Alcuni lavoratori impugnano giudizialmente la cessione del ramo d’azienda cui erano addetti, contestandone la preesistenza e l’autonomia e chiedendo la prosecuzione dei rapporti con la cedente.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo dimostrati i requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c.
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che deve essere considerata legittima la cessione del ramo d’azienda che abbia riguardato non soltanto i rapporti di lavoro, ma anche quanto necessario per continuare l’attività (come, ad esempio, i software gestionali).
A tal fine, continua la sentenza, non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento dell’autonomia del ramo la mancanza di una contabilità separata e di proprie funzioni di staff.
Parimenti, secondo i Giudici di legittimità, non può assurgere valore dimostrativo del carattere fittizio dell’operazione la condivisione di direzione e uffici tra cedente e cessionaria, nell’ipotesi in cui la stessa sia – come nel caso di specie – giustificata dal contratto di rete stipulato tra le stesse per la gestione comune di alcune attività.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie rigetta il ricorso dei dipendenti, confermando la legittimità del trasferimento d’azienda.

