Per l’assistenza a familiari con disabilità non ricoverati a tempo pieno, l’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabili in ore e coperti da contribuzione figurativa. I permessi sono fruibili in alternativa tra gli aventi diritto e il datore di lavoro è tenuto a compensare le somme corrisposte con i contributi dovuti.
Cosa succede, però, se più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona con disabilità e superano il limite dei tre giorni mensili previsti dalla Legge 104, oppure utilizzano il permesso nello stesso momento?
L’INPS, con la circolare n. 100/2026, ha chiarito le conseguenze del superamento del limite complessivo di tre giorni e della contestuale fruizione dei permessi per il medesimo disabile. La violazione della norma determina l’obbligo per l’Istituto di procedere con azioni di recupero, e la circolare stabilisce i criteri da seguire.
Il referente unico
La circolare nasce dalla constatazione che sono sempre più frequenti i casi di indebita fruizione dei permessi ex Legge 104/1992, riconducibili all’esaurimento del plafond mensile o all’utilizzo contemporaneo da parte di più familiari.
Il D.Lgs. n. 105/2022 ha infatti soppresso il principio del «referente unico» nella fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, consentendo a più familiari dipendenti di alternarsi nell’assistenza allo stesso parente con disabilità grave (circolare n. 39/2023). Una novità pensata per garantire maggiore tutela alla persona con disabilità, offrendole la possibilità di essere accudita da più figure di riferimento che possono fruire, previa autorizzazione dell’INPS, di permessi per l’assistenza.
Tuttavia, come evidenziato dall’INPS, l’eliminazione della figura del referente unico richiede un attento coordinamento tra i familiari, che devono pianificare con precisione giornate e orari di assenza.
Il recupero INPS
Qualora venga accertata l’indebita fruizione dei permessi, l’INPS procede al recupero delle somme a carico del lavoratore che ha fruito dei giorni o delle ore in eccesso rispetto ai limiti normativi.
Se nel mese vengono utilizzati più di tre giorni complessivi, le giornate e le ore eccedenti vengono recuperate secondo un criterio di priorità temporale: i primi tre giorni fruiti in ordine cronologico esauriscono il diritto per quel mese; chiunque utilizzi permessi oltre il terzo giorno dà luogo a una fruizione indebita.
Diversamente, se due familiari fruiscono del permesso per lo stesso disabile nella medesima giornata o nelle stesse ore, si configura una palese violazione del principio di alternanza, con conseguente illecito e obbligo di recupero. Non essendoci in questo caso una priorità temporale tra i beneficiari, l’indebito viene addebitato in parti uguali (al 50%) a tutti i lavoratori che ne hanno usufruito contemporaneamente.
Conseguenze sul piano pratico
Utilizzare i permessi in violazione della normativa o, peggio ancora, per finalità personali estranee all’assistenza del familiare disabile può ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Se la sovrapposizione involontaria dei giorni genera “solo” un illecito amministrativo con l’obbligo di restituzione delle somme all’INPS , l’utilizzo abusivo del beneficio legittima l’azienda a procedere con sanzioni disciplinari espulsive, fino al licenziamento per giusta causa. Proprio per questo motivo, è opportuno che i familiari aventi diritto (genitori, coniuge, conviventi di fatto, parti di unioni civili, parenti e affini entro il terzo grado nei casi previsti) concordino in anticipo le date, tengano traccia dei giorni e delle ore già fruiti nel mese e verifichino di non utilizzare il permesso negli stessi momenti.


