CGUE: Lavoro transnazionale e legislazione applicabile prevale il criterio del “collegamento più stretto”.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata ad affrontare uno dei temi più delicati del diritto internazionale privato del lavoro: l’individuazione della legge applicabile ai rapporti di lavoro caratterizzati da elementi di transnazionalità.

Con la sentenza del 9 luglio 2026 (causa C-768/24), la Corte ha precisato che il criterio da considerare è quello del “collegamento più stretto”, valutato in base agli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto stesso. In sede di verifica giudiziale, la scelta della legislazione applicabile operata dalle parti non è di per sé decisiva: il giudice deve verificare quale ordinamento sarebbe competente in assenza di scelta e accertare poi se il contratto presenti un collegamento più stretto con un diverso Paese.

La pronuncia evidenzia dunque la necessità di valutare con attenzione gli elementi di collegamento del rapporto di lavoro con i diversi ordinamenti coinvolti, specialmente nelle ipotesi di licenziamento.

I fatti di causa

La causa C-768/24 trae origine dal licenziamento intimato, secondo la normativa svizzera, da una società elvetica a un dirigente che risiedeva ed esercitava stabilmente la propria attività in Francia.

Il rapporto di lavoro era assoggettato alla legge svizzera, la quale — a differenza di quella francese — non prevede né un colloquio preliminare al licenziamento né un obbligo di motivazione della lettera di recesso.

A seguito del recesso, il dipendente aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice del lavoro di Parigi, che in prima istanza aveva respinto le doglianze relative all’applicazione della normativa francese, più garantista sotto il profilo procedurale. La decisione è stata successivamente riformata dalla Corte d’appello di Parigi, che ha ritenuto applicabile la sola legge francese in quanto luogo di esecuzione abituale della prestazione lavorativa.

La società ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se il contratto non presentasse, nel suo complesso, un collegamento più stretto con la Svizzera, tenuto conto di elementi quali la retribuzione corrisposta in franchi svizzeri su un conto elvetico, l’iscrizione alle casse previdenziali svizzere e il regime fiscale applicato. La Cour de cassation ha pertanto sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte, della Convenzione di Roma.

La decisione della Corte

Investita della questione, la Corte di Giustizia afferma in primo luogo che l’articolo 6 della Convenzione di Roma contiene una disciplina speciale per i contratti individuali di lavoro: la scelta della legge ad opera delle parti non può privare il lavoratore della protezione garantita dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta. Tuttavia, la legge applicabile deve essere individuata attraverso i criteri del medesimo articolo 6, paragrafo 2, inclusa la clausola del collegamento più stretto.

La Corte precisa che il giudice nazionale, anche quando le parti abbiano individuato una legge regolatrice del contratto, deve verificare quale sarebbe la legge applicabile in difetto di scelta e, successivamente, accertare se, dall’insieme delle circostanze, il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro Paese.

Se il contratto di lavoro, valutato globalmente, presenta un collegamento più stretto con il Paese della legge prescelta, il giudice deve far prevalere tale legge, escludendo le disposizioni imperative più protettive dell’ordinamento che sarebbe risultato applicabile in base ai criteri ordinari (art. 6, par. 2, lett. a e b). In altri termini, il criterio del “collegamento più stretto” può condurre a confermare la legge pattuita contrattualmente anche quando essa risulti meno protettiva per il lavoratore rispetto a quella del luogo di lavoro abituale; ciò in quanto l’obiettivo della norma è individuare la legge del Paese con cui il rapporto presenta il legame oggettivamente più significativo, non necessariamente quella più favorevole.

La Corte ha inoltre chiarito che la scelta della legge non costituisce, di per sé, un criterio autonomo di collegamento. Infatti, gli elementi che nell’esecuzione del contratto derivano da tale scelta devono essere valutati unitamente agli altri elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto, quali il luogo di versamento di imposte e contributi previdenziali, la valuta e le modalità di determinazione della retribuzione.

Il giudice deve quindi procedere a una valutazione globale e ponderata di tutti gli elementi pertinenti, indipendentemente dal loro numero, verificando altresì se essi siano stati concordati tra le parti o imposti unilateralmente dal datore di lavoro, al fine di prevenire un uso strumentale dei criteri di collegamento a danno del lavoratore.

Considerazioni conclusive

La pronuncia privilegia una valutazione globale e concreta del rapporto di lavoro, assegnando al giudice nazionale un ruolo centrale nel bilanciamento tra l’autonomia delle parti e la funzione protettiva dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, che disciplina il contratto di lavoro internazionale. Tale funzione opera all’interno di una logica di collegamento oggettivo in base alla quale la tutela del lavoratore non coincide automaticamente con l’applicazione della legge più favorevole, bensì con quella dell’ordinamento che presenta il legame più stretto con il rapporto stesso.

Per accertare con quale Paese sussista il collegamento più stringente, la Corte richiede una valutazione ponderata e complessiva che parte dal luogo in cui viene svolta abitualmente la prestazione e si estende alla considerazione della valuta utilizzata, dei criteri di determinazione della retribuzione, del Paese in cui vengono versate le imposte, dell’eventuale iscrizione alle casse di previdenza e sicurezza sociale, nonché del luogo della struttura direttiva e gestionale dell’azienda in cui il lavoratore è integrato.

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