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La Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata ad affrontare uno dei temi più delicati del diritto del lavoro e della sicurezza sociale: l’individuazione della legge applicabile ai rapporti di lavoro caratterizzati da elementi di transnazionalità.
Con la sentenza del 9 luglio 2026 (causa C-768/24), la Corte ha precisato che il criterio guida resta quello del «collegamento più stretto», da valutarsi sulla base degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto stesso.
In sede contrattuale, datore e lavoratore possono scegliere la legge applicabile, ma tale scelta non può privare il lavoratore delle tutele inderogabili garantite dalla legge che si applicherebbe in assenza di accordo. In mancanza di una scelta espressa, trova applicazione la legge del Paese in cui la prestazione viene svolta abitualmente o, per i lavoratori itineranti privi di una sede fissa, quella del Paese in cui si trova la sede del datore di lavoro.
I criteri ordinari vengono poi superati se il contratto risulta collegato “in modo più stretto” a un diverso ordinamento. La scelta formale operata dalle parti, o il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, non sono quindi sufficienti e di frequente spetta al giudice compiere la verifica per individuare il reale centro di gravità del rapporto.
I fatti di causa
La causa C-768/24 trae origine dal licenziamento intimato, secondo la normativa svizzera, da una società elvetica a un dirigente che risiedeva ed esercitava stabilmente la propria attività in Francia.
Il rapporto di lavoro era assoggettato alla legge svizzera, la quale — a differenza di quella francese — non prevede né un colloquio preliminare al licenziamento né un obbligo di motivazione della lettera di recesso.
A seguito del recesso, il dipendente aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice del lavoro di Parigi, che in prima istanza aveva respinto le doglianze relative all’applicazione della normativa francese, più garantista sotto il profilo procedurale. La decisione è stata successivamente riformata dalla Corte d’appello di Parigi, che ha ritenuto applicabile la sola legge francese in quanto luogo di esecuzione abituale della prestazione lavorativa.
La società ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se il contratto non presentasse, nel suo complesso, un collegamento più stretto con la Svizzera, tenuto conto di elementi quali la retribuzione corrisposta in franchi svizzeri su un conto elvetico, l’iscrizione alle casse previdenziali svizzere e il regime fiscale applicato. La Cour de cassation ha pertanto sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte, della Convenzione di Roma.
La decisione della Corte
Investita della questione, la Corte di Giustizia afferma in primo luogo che l’articolo 6 della Convenzione di Roma contiene una disciplina speciale per i contratti individuali di lavoro: la scelta della legge ad opera delle parti non può privare il lavoratore della protezione garantita dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta. Tuttavia, la legge applicabile deve essere individuata attraverso i criteri del medesimo articolo 6, paragrafo 2, inclusa la clausola del collegamento più stretto.
La Corte precisa che il giudice nazionale, anche quando le parti abbiano individuato una legge regolatrice del contratto, deve verificare quale sarebbe la legge applicabile in difetto di scelta e, successivamente, accertare se, dall’insieme delle circostanze, il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro Paese.
Se il contratto di lavoro, valutato globalmente, presenta un collegamento più stretto con il Paese della legge prescelta, il giudice deve far prevalere tale legge, escludendo le disposizioni imperative più protettive dell’ordinamento che sarebbe risultato applicabile in base ai criteri ordinari (art. 6, par. 2, lett. a e b). In altri termini, il criterio del “collegamento più stretto” può condurre a confermare la legge pattuita contrattualmente anche quando essa risulti meno protettiva per il lavoratore rispetto a quella del luogo di lavoro abituale; ciò in quanto l’obiettivo della norma è individuare la legge del Paese con cui il rapporto presenta il legame oggettivamente più significativo, non necessariamente quella più favorevole.
La Corte ha inoltre chiarito che la scelta della legge non costituisce, di per sé, un criterio autonomo di collegamento. Infatti, gli elementi che nell’esecuzione del contratto derivano da tale scelta devono essere valutati unitamente agli altri elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto, quali il luogo di versamento di imposte e contributi previdenziali, la valuta e le modalità di determinazione della retribuzione.
Il giudice deve quindi procedere a una valutazione globale e ponderata di tutti gli elementi pertinenti, indipendentemente dal loro numero, verificando altresì se essi siano stati concordati tra le parti o imposti unilateralmente dal datore di lavoro, al fine di prevenire un uso strumentale dei criteri di collegamento a danno del lavoratore.
Considerazioni conclusive
La pronuncia privilegia una valutazione globale e concreta del rapporto di lavoro, assegnando al giudice nazionale un ruolo centrale nel bilanciamento tra l’autonomia delle parti e la funzione protettiva dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, riguardante la disciplina del contratto individuale di lavoro con elementi di transnazionalità. Tale funzione opera all’interno di una logica di collegamento oggettivo, in base alla quale la tutela del lavoratore non coincide automaticamente con l’applicazione della legge a lui più favorevole, bensì con quella dell’ordinamento che presenta il legame più stretto con il rapporto stesso.
Tale criterio rappresenta una clausola di salvaguardia o di eccezione. Pertanto, se dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta che il contratto presenta un legame manifestamente più stretto con un Paese diverso rispetto a quello in cui si svolge abitualmente la prestazione o a quello in cui si trova la sede di assunzione, il giudice deve applicare la legge di tale diverso Stato.
Per accertare con quale ordinamento sussista il collegamento più stringente, la Corte richiede una valutazione complessiva e ponderata. Tale analisi parte dal luogo di residenza o domicilio abituale del lavoratore (sia prima dell’assunzione sia durante il rapporto) e dal luogo in cui viene svolta abitualmente la prestazione, per poi estendersi alla considerazione dei fattori fiscali e previdenziali (lo Stato in cui si versano imposte e contributi), dei fattori retributivi (la valuta di accredito dello stipendio, le griglie salariali e i parametri per avanzamenti e indennità), nonché della localizzazione della struttura direttiva e gestionale dell’azienda in cui il lavoratore è integrato.


