I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), allorché previsti da un piano di welfare aziendale, sono esenti da Irpef anche se il genitore non è convivente. Il chiarimento è stato fornito dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 163/2026. Nel documento di prassi vengono illustrate le novità sulla defiscalizzazione delle prestazioni di welfare rivolte a familiari del dipendente introdotte con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ( cd. DL Ominibus ). Quest’ultimo, modificando il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir, ha corretto con efficacia retroattiva dal periodo d’imposta 2025, la precedente disposizione che avrebbe considerato essenziale il requisito della «convivenza» della madre ai fini della fruizione della defiscalizzazione.
Il caso
Nel caso esaminato dall’ Agenzia un lavoratore dipendente chiede se, in base al piano di welfare aziendale predisposto dal datore di lavoro, può ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale. Il dubbio nasce dal fatto che la madre del contribuente interessato risulta stabilmente ospitata nella struttura e, quindi, non convive con il figlio.
La normativa
Passati in disamina i principi generali di diritto che regolano la materia, l’ Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 2, lettera f-ter), dell’articolo 51 del Tuir prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente «le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12». In questo contesto possono essere considerate esenti sia le prestazioni fornite dal datore di lavoro (anche tramite terzi) sia le somme rimborsate al dipendente.
Nel caso al vaglio dell’Agenzia il dubbio era legato alle modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir dal Dlgs 192/2025, il quale, in merito ai familiari per i quali era applicabile il rimborso non tassato compresi nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui i genitori del dipendenti, aveva previsto il requisito della convivenza con il contribuente o del percepimento degli assegni familiari. Tale disposizione, compreso il requisito in questione, è stata però cancellata lo scorso 7 agosto dal Dlgs 148/2026.
I genitori non conviventi
Per effetto della novella legislativa, a partire dal periodo d’imposta 2025, nel caso in cui le disposizioni fiscali avessero fatto riferimento ai soggetti indicati nello stesso articolo 12, dovevano considerarsi “familiari”, anche in assenza della detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La stessa formulazione prevedeva inoltre che per l’individuazione di “familiari fiscalmente a carico”, rilevassero limiti di reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevati a 4mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Tale disposizione, compreso il requisito in questione, è stata però cancellata lo scorso 7 agosto dal Dlgs 148/2026. La norma prevede ora che, quando le disposizioni fiscali richiamano le persone indicate nell’articolo 12, siano considerati familiari il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli nelle diverse categorie elencate dalla disposizione e le altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.
La nuova formulazione, dunque, comporta che i requisiti della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria è richiesta per le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile solo quando la disposizione fiscale richiama anche le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico. In altre parole, se una norma si limita a richiamare genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, ma senza richiedere la condizione di familiare fiscalmente a carico, il riferimento agli altri familiari opera senza ulteriori condizioni.
A completamento del quadro, l’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 148 del 2026 stabilisce che le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025. In tal modo, la fruibilità delle agevolazioni in favore dei familiari viene riconosciuta a coloro che potevano beneficiarne nella vigenza dell’articolo 12 del Tuir al 31 dicembre 2024.
Le conclusione ADE
Alla luce di tali considerazioni, e della nuova norma, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto quindi che il rimborso, previsto da un piano di welfare aziendale ed erogato dal datore di lavoro al dipendente per le spese sostenute per il ricovero e l’assistenza della madre presso una Rsa, sia da considerare esenti anche laddove la madre non sia convivente con il lavoratore.

