Collocamento obbligatorio: aumenta il contributo esonerativo e le relative sanzioni.

Dal 1° gennaio 2027 costerà significativamente di più per le imprese italiane non adempiere agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità.  Con il decreto n. 100/2026 del Ministero del Lavoro scattano i rincari. Il contributo esonerativo sale a 44,32 euro al giorno (+13%), facendo impennare le sanzioni giornaliere per le imprese inadempienti. Si tratta di un adeguamento quinquennale previsto dalla L. n. 68/1999 che non è stato sempre rispettato: tra il 2007 e il 2021, infatti, non è mai avvenuto.

Quando un datore di lavoro, pur essendo tenuto per legge alla copertura delle quote di riserva, non riesce a occupare tutti o parte dei lavoratori richiesti a causa delle speciali condizioni dell’attività aziendale, si troverà ad affrontare un incremento sensibile dei costi d’esonero e delle relative sanzioni pecuniarie.

Per stabilire la nuova cifra, il Ministero del Lavoro ha confermato il criterio di calcolo già adottato nei precedenti decreti: il parametro di riferimento è la retribuzione media giornaliera lorda del settore privato, che a marzo 2026 è risultata pari a 2.437,32 euro mensili, secondo i dati ufficiali comunicati dall’Istat.

Rapportando la retribuzione mensile a una base convenzionale di 22 giornate lavorative, si ottiene un valore medio giornaliero di 110,79 euro. Poiché la norma fissa il contributo esonerativo esattamente al 40% di tale importo, la nuova quota giornaliera per ogni lavoratore disabile non occupato passerà a 44,32 euro con un incremento di 5,11 euro al giorno, corrispondente a un aumento del +13,03%. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.

L’aumento del contributo esonerativo produce un effetto a catena anche sull’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 15, comma 4, della Legge n. 68/1999 per i datori di lavoro inadempienti.

La legge stabilisce infatti che, decorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, il datore di lavoro che non abbia provveduto alla copertura della quota di riserva sia sottoposto a una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo e per ciascun disabile non assunto.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2027, la sanzione giornaliera per ogni posizione non coperta salirà da 196,05 euro a 221,60 euro al giorno. Considerando un anno lavorativo standard composto da 250 giornate, la mancata assunzione di un solo lavoratore disabile protratta per l’intero anno comporterà una sanzione teorica complessiva di ben 55.400 euro.

Tuttavia, il termine di 60 giorni per l’adeguamento non decorre sempre in modo automatico. Esistono infatti diverse ipotesi, espressamente previste dalla norma, al cui verificarsi il conteggio viene sospeso o posticipato quando :

  • Il datore di lavoro ha chiesto un avviamento numerico ai servizi per l’impiego, specificando una determinata qualifica o mansione, e l’Ufficio pubblico non ha provveduto nei termini;
  • Il datore di lavoro ha sottoscritto con i servizi per l’impiego una convenzione ex art. 11 con la quale gli adempimenti sono dilazionati nel tempo secondo un calendario sottoscritto dalle parti;
  • Gli avviamenti obbligatori sono sospesi nel caso in cui siano in corso nell’unità produttiva considerata interventi di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale o contratti di solidarietà;
  • Gli avviamenti obbligatori sono sospesi allorquando è in corso una procedura collettiva di riduzione di personale ex artt. 4, 5, e 24 della legge n. 223/1991.

Per quanto concerne, invece, gli adempimenti comunicativi relativi al prospetto informativo disabili il Decreto 100/2026 nulla cambia. Il mancato o tardivo invio del prospetto continua ad essere punito una sanzione fissa di 702,43 euro per l’inadempimento iniziale, a cui si somma una penale di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo nella trasmissione.

Per molte imprese, soprattutto in un contesto di crescente difficoltà nel reperire personale qualificato, la gestione del collocamento obbligatorio non è più soltanto un adempimento normativo, ma una leva organizzativa che richiede programmazione e monitoraggio costanti. L’esonero non rappresenta una soluzione automatica, bensì una misura eccezionale subordinata a specifiche condizioni organizzative e produttive. Per questo motivo è opportuno verificare periodicamente la corretta determinazione della quota di riserva e l’eventuale permanenza dei requisiti che giustificano l’esonero, valutando al contempo sia l’impatto economico derivante dall’aggiornamento del contributo, sia le possibili alternative disponibili per adempiere agli obblighi occupazionali.

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