Con l’ordinanza 23919/2026, la Cassazione afferma che, in ipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata dalla data della reintegrazione anche laddove non abbia svolto la prestazione, se la società – nel relativo periodo – ha esercitato nei suoi confronti i tipici poteri datoriali.