Il tema della corretta determinazione della retribuzione feriale continua a essere oggetto di contenzioso nei rapporti di lavoro subordinato, in particolare nei settori caratterizzati da indennità legate alle specifiche mansioni svolte. Con l’ordinanza n. 18529/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la questione. Il principio di fondo, consolidato dalla giurisprudenza europea, è che durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione ordinaria, tale da non scoraggiarlo dal fruire del periodo di riposo. Questo principio discende dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sul tempo di lavoro e dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In base a tale orientamento, qualsiasi voce retributiva che presenti un collegamento funzionale con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore deve, in linea di principio e salvo eccezioni, essere computata nella retribuzione feriale.
Il caso concreto e le indennità contestate
La vicenda giudiziaria trae origine dalla rivendicazione di un macchinista di un’azienda ferroviaria che chiedeva il riconoscimento in busta paga, anche durante il periodo feriale, di due voci specifiche:
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la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (Iup), che compensa la prestazione professionale tipica del macchinista;
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l’indennità per assenza dalla residenza, destinata a ristorare il disagio di chi svolge la propria attività senza una sede fissa, lontano dalla dimora abituale.
L’uomo sosteneva che entrambe le somme, inizialmente negate dal datore di lavoro, andassero incluse nella retribuzione feriale perché non occasionali e, anzi, strettamente collegate alle mansioni tipiche del personale viaggiante. Per di più, entrambe le indennità erano già state riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità, in analoghi contenziosi riguardanti altre società del gruppo ferroviario, come voci intrinsecamente collegate alle mansioni svolte.
La Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, aveva tuttavia negato il diritto all’inclusione delle indennità nella retribuzione feriale, non perché le voci fossero prive di collegamento con le mansioni, ma perché la loro incidenza complessiva sulla retribuzione risultava molto contenuta — pari a circa il 3,37% del trattamento economico — tale da non produrre un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
La decisione della Corte sull’effetto dissuasivo
La Cassazione ha confermato il ragionamento della Corte d’Appello, arricchendolo con ulteriori considerazioni utili per la generalità dei rapporti lavorativi.
Viene richiamata ancora una volta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla “retribuzione feriale adeguata” prevista dalla Direttiva 2003/88/CE. La Corte ribadisce che il diritto europeo non impone una coincidenza totale tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, ma richiede che la riduzione non sia significativa, in modo da non scoraggiare la fruizione del periodo di riposo.
Pertanto, non ogni scostamento tra retribuzione ordinaria e feriale comporta automaticamente una violazione della legge, ed è necessario valutare caso per caso:
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l’importo della riduzione e il peso delle singole voci sulla retribuzione complessiva;
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la capacità concreta della differenza retributiva di scoraggiare la fruizione delle ferie.
Un altro passaggio interessante dell’ordinanza riguarda il metodo di confronto. Secondo la Corte, quando si valuta se la retribuzione feriale sia adeguata, non bisogna limitarsi a confrontare un singolo mese di ferie con un mese lavorato. Le ferie maturano infatti durante l’intero anno e, di conseguenza, la verifica deve essere effettuata su un orizzonte temporale omogeneo, prendendo in considerazione il trattamento economico complessivo. Questo criterio ha avuto un ruolo decisivo nel rigetto del ricorso.
Considerazioni finali
La pronuncia non modifica il principio ormai consolidato secondo cui molte indennità continuative e strettamente collegate alle mansioni debbano essere considerate nella retribuzione feriale. La stessa Cassazione ricorda infatti che numerose precedenti sentenze hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire durante le ferie compensi normalmente corrisposti per l’attività svolta. La novità è che l’inclusione non può essere automatica e va valutata caso per caso. Per questo motivo, quando sorgono contestazioni sulle somme spettanti durante le ferie, la domanda da porsi non è soltanto quali voci siano state escluse, ma soprattutto quanto incida concretamente tale esclusione sul trattamento economico complessivo del lavoratore.


