Con l’ordinanza n. 18529 del 08.06.2026, la Cassazione afferma che è legittimo un taglio di alcune voci retributive durante il periodo di ferie, a condizione però che la loro mancata corresponsione non determini uno scostamento di entità tale da indurre il lavoratore a non fruire delle ferie.
Il fatto affrontato
Il dipendente ricorre giudizialmente al fine di vedersi riconosciuta l’inclusione nella retribuzione feriale del compenso per l’assenza dalla residenza e della parte variabile dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che la retribuzione nel periodo feriale debba essere paragonabile e non perfettamente coincidente a quella percepita in costanza di servizio.
L’ordinanza
La Cassazione rileva preliminarmente che, secondo la giurisprudenza comunitaria, è necessario assicurare al lavoratore in ferie una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, di cui lo stesso beneficia nei periodi di servizio.
Ciò, continua la sentenza, sul presupposto che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il dipendente dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.
Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, questo non significa che debba esservi una totale coincidenza, posto che per aversi un effettuo dissuasivo la diminuzione della retribuzione durante le ferie deve essere in concreto significativa.
Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente e conferma la non debenza delle richieste differenze.


