Con la sentenza n. 23715 del 21.07.2026, la Cassazione afferma che la responsabilità solidale del committente comprende anche l’indennità sostitutiva del preavviso dovuta al lavoratore in occasione del cambio d’appalto.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, a seguito della cessazione dell’appalto cui era adibito e dell’assunzione presso l’impresa subentrante, ricorre giudizialmente al fine di chiedere la condanna solidale della precedente datrice e della committente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la natura retributivo-indennitaria dell’emolumento richiesto dal ricorrente ne giustificava l’inclusione nella garanzia solidale
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’assunzione presso l’impresa subentrante non dimostra, di per sé, la volontà del lavoratore di risolvere consensualmente il precedente rapporto.
Secondo i Giudici di legittimità, ai fini del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, la volontà datoriale di porre fine al rapporto può essere desunta da elementi convergenti, anche in assenza di una formale lettera di licenziamento.
Quanto alla responsabilità solidale, la sentenza chiarisce che l’indennità non ha natura risarcitoria, ma costituisce il corrispettivo della facoltà di determinare l’immediata cessazione del rapporto.
Lo stretto collegamento con la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito durante il preavviso ne giustifica, pertanto, l’inclusione tra i trattamenti retributivi garantiti dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della committente, confermandone la responsabilità solidale.


