Con l’ordinanza n. 24617 del 12.08.2026, la Cassazione afferma che il dipendente ed il datore possono liberamente concordare la compensazione di un debito del primo nei confronti del secondo anche con crediti retributivi futuri.
Il fatto affrontato
La lavoratrice propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento di € 94.310,72, a titolo di differenze retributive, TFR e indennità di mancato preavviso.
Nel proporre opposizione giudiziale al predetto decreto, lo studio datore deduce che la lavoratrice aveva posto in essere reiterate appropriazioni indebite di danaro tra il 2014 e il 2015 per il complessivo importo di € 108.169,21 e che le stesse erano state concordemente qualificate dalle parti in causa come anticipazioni di future retribuzioni mensili.
La Corte d’Appello, ritenendo provata l’esistenza di questo accordo, accoglie l’opposizione ed esclude la sussistenza delle differenze retributive richieste.
L’ordinanza
La Cassazione rileva che, nel caso in cui il dipendente si appropri indebitamente di somme del datore, può accettare di lavorare gratis, andando così ad integrarsi una ipotesi di compensazione di fatto, svincolata dai requisiti propri della compensazione legale.
Secondo i Giudici di legittimità, in tali casi, è possibile compensare anche crediti retributivi non ancora sorti e non ancora quantificabili al momento dell’accordo.
Per la sentenza, infatti, nella compensazione volontaria, le parti possono non soltanto disporre la compensazione di crediti già esistenti, ma anche stabilire condizioni affinché l’effetto compensativo si produca in futuro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, confermando la non debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo.


