La norme lavoristiche non ignorano affatto le “operazioni straordinarie” che, in diversi condizioni e con diversi effetti, possono riguardare delle società, anche costituite ex novo in vista di una specifica operazione straordinaria.
L’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della L.n.421/1990 ne costituiscono un esempio, fissando regole e procedure che in vari modi riguardano gli effetti sui rapporti di lavoro e sulle relazioni sindacali di “…qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione , comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata …ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda” o solo di un ramo di azienda (art. 2112, c.c. comma 5).
Con riferimento ad aziende in difficoltà o in crisi, sono numerose le disposizioni del D.Lgs. n.14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e dell’art. 47 della L. n.421/1990che intervengono sui medesimi temi, con riferimento all’adattamento dei contenuti dei rapporti di lavoro tramite, di solito, specifici accordi sindacali e alla stessa sorte di tali rapporti in relazione ad operazioni di circolazione dell’azienda o di parte dell’azienda facente capo alle società di cui il Codice si preoccupa.
La complessità del quadro normativo emerge ancor di più considerando il sistema degli ammortizzatori sociali (operanti in costanza o successivamente alla cessazione dei rapporti di lavoro), disciplinati anch’essi da speciali provvedimenti legislativi ( D.Lgs. n. 148/2015; D.lgs. n.23/2015) e anche da alcune disposizioni facenti parte del Codice della crisi.
La scissione con scorporo può essere utilizzata per vari scopi, come rimodellare la struttura societaria, risolvere problemi di governance, o facilitare la ristrutturazione di aziende in crisi.
L’art. 2506.1 e la scissione mediante scorporo - Le fonti legislative richiamate nel precedente paragrafo da sempre si combinano con le leggi speciali in materia di operazioni straordinarie.
Il D. Lgs. n. 19/2023, a decorrere dal 22 marzo 2023, ha introdotto nel Codice civile l’art. 2506.1 c.c., riguardante la “Scissione mediante scorporo”, un’operazione utilizzata per vari scopi , come rimodellare la struttura societaria, risolvere problemi di governance, o facilitare la ristrutturazione di aziende in crisi.
Successivamente, il predetto art. 2506.1 è stato modificato dal D.Lgs. n. 192/2024 e poi, profondamente, dal recentissimo D.Lgs. n.88 del 19 giugno 2025 ( Operazioni societarie transfrontaliere : in Gazzetta le semplificazioni ).
Nella versione derivante dal più recente Decreto, a stregua dell’art.2506.1, a decorrere dal 8 luglio 2025, l’operazione di scissione mediate scorporo ricorre quando una società - indicata come la società scissa o scorporante - assegna il suo intero patrimonio o parte di esso ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione e, inoltre, assegna “a sé stessa le relative azioni o quote” (e non, si badi, ai soci della società scissa).
A ben vedere, le modifiche apportate all’ art. 2506.1 hanno riguardato :
• l’introduzione della possibilità di effettuare una scissione mediante scorporo non solo a società di nuova costituzione, bensì anche a società preesistenti;
• la possibilità di trasferire con la scissione mediante scorporo non solo parte del proprio patrimonio, ma anche l’intero patrimonio.
Profili lavoristici della scissione mediante scorporo - In virtù delle novità introdotte, la società scissa (scorporante) può assegnare alla o alle altre società una porzione più o meno consistente del proprio patrimonio, continuando a svolgere (magari parzialmente) le attività già esercitate.
Dal punto di vista lavoristico, è decisivo ciò che viene trasferito alla società beneficiaria della scissione: singoli asset oppure un ramo di azienda o, addirittura, l’intera azienda (a seguito della scissione la scorporante potrebbe assumere la veste di holding di partecipazioni).
Se quanto è assegnato corrisponde almeno ad “… un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità …” (art. 2112, comma 5, c.c.) e alla assegnazione sia connesso il trasferimento di personale alla società ricevente, appaiono applicabili le norme riguardanti il trasferimento di azienda o di suoi rami e, quindi, lo stesso art. 2112 sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nonché l’art. 47 della L. n.428/1990 sulla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e, a loro richiesta, sull’esame congiunto (sempre che nell’unità interessata siano occupati almeno 15 dipendenti).
WST Law & Tax