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Operazioni straordinarie : I profili giuslavoristici della nuova scissione mediante scorporo.


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La norme lavoristiche non ignorano affatto le “operazioni straordinarie” che, in diversi condizioni e con diversi effetti, possono riguardare delle società, anche costituite ex novo in vista di una specifica operazione straordinaria.

L’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della L.n.421/1990 ne costituiscono un esempio, fissando regole e procedure che in vari modi riguardano gli effetti sui rapporti di lavoro e sulle relazioni sindacali di “…qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione , comporti il mutamento nella titolarità  di una attività economica organizzata …ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda”  o solo di un ramo di azienda (art. 2112, c.c. comma 5).

Con riferimento ad aziende in difficoltà o in crisi, sono numerose le disposizioni del D.Lgs.  n.14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e dell’art. 47 della L. n.421/1990che intervengono sui medesimi temi, con riferimento all’adattamento dei contenuti dei rapporti di lavoro tramite, di solito, specifici accordi sindacali e alla stessa sorte di tali rapporti in relazione ad operazioni di  circolazione dell’azienda o di parte dell’azienda facente capo alle società di cui il Codice si preoccupa.

La complessità del quadro normativo emerge ancor di più considerando il sistema degli ammortizzatori sociali (operanti in costanza o successivamente alla cessazione dei rapporti di lavoro), disciplinati anch’essi da speciali  provvedimenti legislativi ( D.Lgs. n. 148/2015; D.lgs. n.23/2015) e anche da alcune disposizioni facenti parte del Codice della crisi.

La scissione con scorporo può essere utilizzata per vari scopi, come rimodellare la struttura societaria, risolvere problemi di governance, o facilitare la ristrutturazione di aziende in crisi. 

L’art. 2506.1 e la scissione mediante scorporo - Le fonti legislative richiamate nel precedente paragrafo da sempre si combinano con le leggi speciali in materia di operazioni straordinarie. 

Il  D. Lgs. n. 19/2023, a decorrere dal 22 marzo 2023, ha introdotto nel Codice civile l’art. 2506.1 c.c., riguardante la “Scissione mediante scorporo”, un’operazione utilizzata per vari scopi , come rimodellare la struttura societaria, risolvere problemi di governance, o facilitare la ristrutturazione di aziende in crisi.  

Successivamente, il predetto art. 2506.1 è stato modificato dal D.Lgs. n. 192/2024 e poi, profondamente, dal recentissimo D.Lgs. n.88 del 19 giugno 2025 ( Operazioni societarie transfrontaliere : in Gazzetta le semplificazioni ). 

Nella versione derivante dal più recente Decreto, a stregua dell’art.2506.1, a decorrere dal 8 luglio 2025, l’operazione di scissione mediate scorporo ricorre quando una società - indicata come la società scissa o scorporante - assegna il suo intero patrimonio o parte di esso ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione e, inoltre, assegna “a sé stessa le relative azioni o quote” (e non, si badi, ai soci della società scissa).    

A ben vedere, le modifiche apportate all’ art. 2506.1 hanno riguardato :

• l’introduzione della possibilità di effettuare una scissione mediante scorporo non solo a società di nuova costituzione, bensì anche a società preesistenti;

• la possibilità di trasferire con la scissione mediante scorporo non solo parte del proprio patrimonio, ma anche l’intero patrimonio.

Profili lavoristici della scissione mediante scorporo - In virtù delle novità introdotte, la società scissa (scorporante) può assegnare alla o alle altre società  una porzione più o meno consistente del proprio patrimonio, continuando a svolgere (magari parzialmente) le attività già esercitate. 

Dal punto di vista  lavoristico, è decisivo ciò che viene trasferito alla  società beneficiaria della scissione: singoli asset oppure un ramo di azienda  o, addirittura, l’intera azienda (a seguito della scissione la scorporante potrebbe assumere la  veste di holding di partecipazioni).

Se quanto è assegnato  corrisponde almeno ad “… un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità …” (art. 2112, comma 5, c.c.) e alla assegnazione sia connesso il trasferimento di personale alla società ricevente, appaiono  applicabili le norme riguardanti il trasferimento di azienda o di suoi rami e, quindi, lo stesso art. 2112 sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nonché l’art. 47 della L. n.428/1990 sulla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e, a loro richiesta, sull’esame congiunto (sempre che nell’unità interessata siano occupati almeno 15 dipendenti).  

WST Law & Tax