Con la sentenza n. 27607 del 24.10.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto”.
Il fatto affrontato
La lavoratrice passata, nell’ambito di un cambio di appalto, alle dipendenze della società subentrante, ricorre giudizialmente nei confronti di quest’ultima al fine di richiedere il pagamento di alcune differenze retributive.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo integrata, nel caso in esame, la fattispecie del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente diritto della ricorrente al mantenimento delle voci previste dal contratto integrativo precedentemente applicatole sino alla scadenza dello stesso.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, nel nostro ordinamento, vige una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
Secondo i Giudici di legittimità, sono rinvenibili detti elementi di discontinuità qualora l'imprenditore subentrante abbia un'autonoma struttura organizzativa e produttiva, con assunzione del conseguente rischio di impresa.
Di contro, continua la sentenza, non è ravvisabile alcuna discontinuità – e deve, quindi, trovare applicazione l’art. 2112 c.c. – laddove, all’esito del cambio appalto, permangano gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società subentrante, dal momento che, nel caso di specie, l’unica novità intervenuta era rappresentata dalla fornitura di nuove divise di lavoro e diversi cartellini di riconoscimento.
A cura di WST