Con l’ordinanza n. 2054 del 29.01.2025, la Cassazione afferma che, in caso di trasferimento di azienda, la società cessionaria gode di tutti gli effetti di un accordo sindacale sottoscritto dalla cedente prima del passaggio.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, rilevando, tra le altre cose, la non applicabilità di un accordo sindacale - sottoscritto dalla originaria società datrice prima della cessione del ramo d’azienda cui era adibito il ricorrente - in virtù del quale la garanzia del posto di lavoro era limitata ad un certo periodo predeterminato.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, in ipotesi di trasferimento d’azienda, la cessionaria può invocare l’applicazione di un accordo sindacale antecedentemente sottoscritto dalla cedente.
Invero, per i Giudici di legittimità, in virtù del trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro transitano alle dipendenze della cessionaria e con essi anche gli effetti degli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali dei medesimi dipendenti.
D’altro canto, continua la sentenza, un accordo di tal genere non può essere qualificato come res inter alios, dal momento che la cessionaria, ai sensi dell’art. 2112 c.c., è succeduta nella posizione contrattuale della cedente.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, statuendo la legittimità dell’impugnato recesso.
A cura di WST