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Cassazione: quali conseguenze in caso di trasferimento del contratto di lavoro per soppressione dell’Ente datore?


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Con l’ordinanza n. 12724 del 09.05.2024, la Cassazione afferma che, in caso di trasferimento del contratto di lavoro per soppressione dell’Ente datore, il dipendente mantiene la parte del proprio compenso avente carattere fisso e continuativo e la sua anzianità deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti del Ministero datore – cui era transitata a seguito della soppressione dell’Istituto dal quale era stata inizialmente assunta – per sentir dichiarare l'illegittimità dei due contratti a tempo determinato sottoscritti.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo alla ricorrente la somma di € 18.000,00 (pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.

L’ordinanza

La Cassazione – con riferimento in particolare alla posizione del Ministero, quale PA assorbente l’Istituto inizialmente datore – rileva che il legislatore (art. 7, comma 20, DL 78/2010) ha disposto la soppressione di alcuni Enti ed ha previsto il trasferimento del personale in servizio presso gli stessi al momento della soppressione alle amministrazioni normativamente individuate.

Per la sentenza, la norma assicura ai dipendenti trasferiti il mantenimento del solo trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto al momento del nuovo inquadramento limitatamente alle voci fisse e continuative e prevede, nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti.

Secondo i Giudici di legittimità, in tali casi, l'anzianità pregressa deve essere riconosciuta, ma non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica.

A cura di WST