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ANAC : Appalti, l’equivalenza tra CCNL si accerta a partire dalle componenti fisse della retribuzione


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Il decreto correttivo del Codice degli appalti ha modificato le disposizioni che il Codice fin dall’inizio ha dedicato al principio di applicazione dei contratti collettivi, di cui all’art. 11 dello stesso.

Dopo il decreto correttivo, non solo è ormai in vigore un art. 11 rivisto in alcuni passaggi,  ma anche un nuovo Allegato I.01 che amplia la normativa volta a regolare l’applicazione di detto principio.

Con una delibera n. 32/2025 , l’ANAC si pronuncia su di una questione particolare, ma prospetta anche delle questioni di ordine generale. 

Il fatto portato all’attenzione dell’ ANAC può così riassumersi: un operatore economico, partecipante ad una gara pubblica,  contesta l’aggiudicazione dell’appalto da parte della stazione appaltante, non avendo la Stazione appaltante accertato e verificato che il trattamento economico previsto dal CCNL indicato dall’aggiudicatario in offerta (CCNL metalmeccanico Artigiani) differiva da quello del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara (CCNL Metalmeccanico industria).  In particolare, il medesimo operatore imputava alla stazione appaltante di:

  1. non aver operato il raffronto tra i due CCNL pur emergendo una differenza retributiva del 25%  fra il contratto indicato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dall’aggiudicatario in offerta; 
  2. essere incappata in contraddizione nel riconoscere che la società aggiudicataria  non era un’impresa artigiana e, ciononostante, nell’ammettere che la stessa poteva legittimamente applicare il CCNL Metalmeccanico Artigiani.

Nel prendere posizione rispetto alla questione specifica, l’Anac ha ritenuto che l’art. 11 del Codice comporti un sostanziale  cambiamento: il rispetto  del “…  complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL - prima dell’aggiudicazione”.

L’Autorità suggerisce di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste; poi, di quella normativa, da svolgere su una serie di parametri, il cui scostamento marginale, in un numero limitato (pari a 2 parametri), non è ritenuto sintomatico dell’assenza di equivalenza tra i due contratti ( sul punto si veda la delibera 15/2025 di ANAC ).

Nel sottolineare questo, l’ANAC richiama anche quanto osservato dal Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa al Codice, laddove il  Consiglio ha fra l’altro individuato la ratio dell’art. 11 nell’intento di evitare  che l’operatore economico finisca con l’optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico e, inoltre, ha escluso un conflitto con l’art. 39 Cost. e, al tempo stesso, ha  affermato  la compatibilità con l’art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica.  

L’ANAC è , inoltre, intervenuta sulla “presunzione di equivalenza”  prevista dall’Allegato I.01, secondo cui “… si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa”.

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, la stazione, come sottolinea l’ANAC ,   è tenuta a verificare “…se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica”.

Tutto ciò premesso, l’ANAC osserva che la Stazione appaltante avrebbe dovuto accertare se l’operatore, interessato ad applicare il CCNL metalmeccanico Artigiani, fosse qualificata come “impresa artigiana” alla stregua della legislazione vigente in materia e, conseguentemente, se la stessa potesse legittimamente applicare, nell’esecuzione dell’appalto, il CCNL Metalmeccanico Artigiani, in quanto coerente “con la dimensione o natura giuridica dell’impresa”.  

Dopo aver preso atto che lo stesso operatore economico aveva dichiarato di essere stato cancellato dall’Albo delle imprese artigiane nel 2018 per aver superato i limiti dimensionali, l’ANAC è giunta alla conclusione che l’aggiudicazione a favore di un’impresa, che aveva dichiarato di applicare il CCNL artigiani pur  non essendo un impresa artigiana, non era conforme alla normativa di settore.

Conclusione, questa dell’ANAC, corroborata con  la considerazione ancora dell’ANAC secondo cui, eliminata la copertura assicurata dalla presunzione di equivalenza, veniva in rilievo il fatto che il CCNL  artigiani garantiva   tutele economiche inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara.

WST Law & Tax