Con l’ordinanza n. 2991 del 01.02.2023, la Cassazione afferma che, nell’ambito dei contratti di appalto, la parte committente non può essere considerata responsabile in materia di sicurezza qualora non abbia in alcun modo interferito con le scelte dell’appaltatore.
Il fatto affrontato
A seguito dell’infortunio occorsogli durante l’esecuzione di attività all’interno di un cantiere, il lavoratore ricorre giudizialmente avverso il direttore dei lavori e la ditta committente al fine di vedersi riconosciuto il c.d. danno differenziale.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo responsabile solamente il direttore dei lavori proprietario della ditta appaltatrice, dal momento che la committente non si era in alcun modo ingerita nelle scelte di sicurezza.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e, cioè, per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori.
Invero, per la sentenza, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.
Ciò in quanto, secondo i Giudici di legittimità, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Su tali presupposti, la Suprema Corte conferma l’assenza di responsabilità in capo all’azienda committente.
A cura di Fieldfisher