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INL – Nota n. 1091/2024 : esercizio non autorizzato della somministrazione e appalti illeciti. Il regime sanzionatorio dopo il DL PNRR-quater


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Con nota n. 1091/2024 , l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall'articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 in merito alla disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti prevista all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Sanzioni e ammende - In particolare, l’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

Tuttavia, segnala l'INL che “ in relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018. Questa disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.”

Di conseguenza, questa maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024. A titolo esemplificativo per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione “punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno :

  • 60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72
  • 72x5x20 = euro 7.200 

Inoltre, considerato che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dell'INL sarà tenuto a procedere con l’adozione preliminare della prescrizione obbligatoria ex articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994.

Nella quantificazione finale della sanzione andrà tenuto conto anche  di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 citato: secondo tale disposizione, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall'articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. 

Questi limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché all’appalto e al distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro [ Nota bene : con decorrenza 11.10.2024 l'importo massimo applicabile è stato innalzato a 60.000 €. Sul punto : DL Immigrazione : Somministrazione, appalto e distacco illeciti. Incrementato il limite massimo delle sanzioni. ]

La recidiva -Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale "gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

L’introduzione del nuovo comma all'interno dell’articolo 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico precedenti orientamenti interpretativi. L'Ispettorato ritiene pertanto che:

- la maggiorazione di cui al comma 1, lettera e) della Legge n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lettera d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”;

- la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

A titolo esemplificativo :

  • qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxisanzione, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 84;
  • qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+20% (ex art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) = euro 72+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 100,80.

Sfruttamento dei minori - Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una formulazione di questo tipo va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.

Infine, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies. 

Fonte: INL - Nota n. 1091/2024