Stampa

Nuovo CCNL logistica: perfezionamenti in materia di ricorso agli appalti


icona

In data 6 dicembre 2024, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione.

Non meraviglia il fatto che fra le diverse innovazioni introdotte ne compaiano più di una dedicata all’appalto, in particolare riguardanti l’art. 42 del CCNL intitolato a “ Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione – cambio appalti – clausola sociale -Qualificazione della filiera”.  

CCNL Logistica & Trasporti 2025 – 2026. Le novità del rinnovo

Qualificazione della filiera - Negli ultimi anni, infatti, l’impiego degli appalti nel settore è stato molto travagliato. Pertanto le parti nella consapevolezza della crescita di fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, hanno introdotto la previsione della qualificazione della filiera per garantire un mercato più trasparente, dalla quale discende l’obbligo di affidamento dei lavori solo ad imprese che applicano il CCNL. 

Ridefiniti i limiti del subappalto – A tal fine vengono ridefiniti i limiti del subappalto stabilendo che l'assegnazione di un appalto da parte di un Consorzio ad una impresa consorziata ovvero da parte dell'impresa appaltatrice ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario non costituisce subappalto, purché l'impresa controllata venga indicata in modo esplicito e stabile al momento dell'affidamento dell'appalto e che la stessa possegga tutti i requisiti previsti per i soggetti economici affidatari e ferma restando la responsabilità solidale del D.Lgs. n. 276/2003.

Requisiti di idoneità dell’ appaltatore - Per innalzare i livelli di qualità del servizio, l’appaltatore è tenuto al rispetto di quattro categorie di requisiti:

1.    idoneità tecnica e professionale ( possesso di attrezzature e mezzi adeguati ed idonei per l’esecuzione dell’appalto, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi ) ;

2.    Adeguati assetti organizzativi e amministrativi come richiesti dall’art. 2086 c.c. (tra cui anche il modello 231/2001) dotati di capacità finanziaria ed economica  ;

3.    Regolarità contributiva e fiscale (DURC, DURF  o, in mancanza, modelli F24 relativi al versamento delle ritenute) ;

4.    Aver adottato tutte le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( DVR adottato; formazione e informazione in materia ; informazione statistiche su andamento infortuni… ).

Adeguatezza organizzativa, un requisito necessario - Nella caratterizzazione del contratto di appalto data dall’art. 1655 c.c., risalta particolarmente il rilievo della “… organizzazione dei mezzi necessari …” per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto, organizzazione che deve far capo all’appaltatore come dell’appaltatore deve essere la gestione delle attività funzionali all’esecuzione dell’appalto.  

Per questo, appare particolarmente importante il riferimento del CCNL all’art. 2086 c.c. quale fonte di un requisito essenziale delle imprese appaltatrici  e, quindi, come presupposto non secondario della genuinità dell’appalto.  

L’art. 2086 non impone alle imprese un assetto organizzativo apprezzato in astratto ma, invece, richiede  “… un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa …”. 

Richiamare l’art. 2086, come fa il nuovo contratto collettivo, equivale, pertanto, a dire che l’impresa affidataria dell’appalto deve essere strutturata organizzativamente (e non solo) in maniera adeguata rispetto all’opera o al servizio che si impegna ad assicurare al committente ( Risorse umane e assetti organizzativi dell’impresa. La riforma dell'art. 2086 CC. ) .

Niente di nuovo, dunque,  rispetto a quanto è già implicito nella definizione  del contratto di appalto tracciata dal codice civile.

La sottolineatura fatta dal contratto è, tuttavia, utile per ricordare innanzitutto ai committenti che si intraprendono iniziative a rischio di riqualificazione se si sottoscrive il contratto con controparti non attrezzate sul piano della organizzazione rispetto all’attività da svolgere nell’esecuzione dell’appalto.

Utilità della sottolineatura che appare ancor di più alla luce dell’ulteriore requisito del possesso del modello 231 o di un modello analogo da parte del possibile appaltatore.

Requisito, questo, dotato di direttamente di una portata selettiva fra le possibili controparti in rapporti contrattuali di appalto e che, inoltre, sollecita ancor di più prestare la dovuta attenzione alla organizzazione e alla autonoma capacità gestionale dell’appaltatore. 

a cura di WST Law & Tax