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CCNL Logistica & Trasporti 2025 – 2026


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Il 6 dicembre 2024 le Parti Sociali di settore hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti dei settori Logistica, trasporto merci e spedizioni, scaduto il 31 marzo scorso.

Firmatarie dell'accordo ben 26 sigle rappresentative di altrettante associazioni datoriali e sindacali tra i quali FILT – CGIL ; FIT – CISL  e UIL Trasporti per la parte sindacale e Assologistica ; Assoespressi ; Assotir ; Federtraslochi & Logistica per la parte datoriale

Le trattative hanno permesso di coniugare due priorità fondamentali: il recupero salariale per i lavoratori, reso necessario dall’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione, e una maggiore flessibilità normativa per consentire alle imprese di affrontare le sfide organizzative e operative del mercato,  introducendo novità su numerose materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.

Il rinnovo del CCNL Logistica & Trasporti decorre dal 1° gennaio 2025 e resterà valido fino al 31 dicembre 2027. Le Parti scioglieranno la riserva entro il 27 gennaio 2025. 

Parte economica – L’ accordo prevede un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio, data dalla quale cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale. E’ stata altresì introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.

Parte normativa – L’accordo amplia il campo di applicazione del contratto con la previsione, da un lato, di alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) e l’introduzione, dall’altro lato, di nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci. La classificazione del personale è stata aggiornata con l’inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati.

Orario di lavoro – Per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine interne, è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col sindacato.

Appalti - Al fine di garantire maggiore trasparenza negli appalti di magazzino sono stati previsti ulteriori requisiti in capo ai fornitori tra cui certificazione antimafia, modello 231/2001, documentazione su regolarità contributiva, fiscale e in materia di sicurezza del lavoro.

Contratti a termine e somministrazione - E’ stata elevata al 41% (in precedenza 27%), rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, la percentuale di utilizzo a livello aziendale di contratti a termine e di somministrazione. Sempre al 41% (in precedenza 25%) è stata elevata la percentuale di utilizzo dei contratti part-time a livello aziendale.  

Attività stagionali - Specificate le attività stagionali legate ai settori agricolo, turistico e farmaceutico.

Ferie e permessi - Introdotte le ferie solidali e nuovi permessi retribuiti per eventi familiari o personali come nascita di un figlio, affido, adozione o grave infermità. Vengono disciplinati i permessi per violenza di genere.

Lavoro agile -  Introdotte disposizioni per la disconnessione, la sicurezza dei luoghi di lavoro e il contrasto alle discriminazioni di genere.  

Cooperative e miglioramento delle condizioni di lavoro - La disciplina della malattia garantisce trattamenti migliorativi in caso di condizioni particolarmente gravi. In caso di infortunio sul lavoro, la cooperativa corrisponderà il 100% della retribuzione giornaliera.

Fonte : Assologistica