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Nuovo CCNL Somministrazione 2025. Al centro Formazione e sviluppo delle competenze.


Dopo due anni di trattative, Assolavoro e le Organizzazioni sindacali di categoria Felsa Cisl, NidiL CGIL e UIL Temp hanno sottoscritto in data 3 febbraio 2025, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione.

Una platea in costante crescita, quella dei lavoratori in somministrazione, che nel 2024 ha sfiorato il milione di unità: anche per questo si tratta di un rinnovo di particolare rilievo.

Formazione e sviluppo delle competenze - Ad una prima lettura, si segnala innanzitutto fra le novità più significative una maggiore attenzione dedicata alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali. L’accordo introduce un nuovo art. 10 bis nel CCNL che, dando attuazione all’art. 12, comma 3 bis, Dlgs. 276/2003, registra la convergenza delle parti stipulanti sulla necessità di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro che richiede un adeguamento delle competenze dei candidati a missione e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Da ciò il nuovo accordo fa derivare una serie di indicazioni sulle modalità di utilizzo delle risorse allocate sui conti formazione delle singole agenzie per il lavoro, sia in termini di fondo residuo che di flusso. Indicazioni che, una volta attuate, assicureranno una gestione più efficiente e condivisa delle risorse del Fondo Forma.Temp a beneficio di lavoratori e imprese.

Riguardano ugualmente la formazione, la riscrittura dell’art. 11 del CCNL; l’aggiunta di due nuovi articoli al CCNL - art. 11 bis su “Formazione continua permanente” e art. 11 ter su “Form.Integra”, dedicato in particolare ai soggetti dotati di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), protezione speciale e richiedenti asilo ; le modifiche dell’art. 12 riguardante il diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.  Innovazioni, tutte queste, da considerare avendo presente che annualmente vengono mediamente interessati nei processi formativi circa 300.000 lavoratori.  

Tutele dei lavoratori e bilateralità - L’accordo, inoltre, potenzia e introduce nuovi strumenti per sostenere una maggiore continuità occupazionale, soprattutto per le donne in gravidanza e le categorie più svantaggiate e per salvaguardare lavoratrici e lavoratori nelle fasi recessive, di contrazione del mercato del lavoro.

Collegato a tale finalità, un apposito accordo, firmato ugualmente il 3 febbraio 2025 tra le stesse Parti, prevede un raddoppio del finanziamento per favorire l’intervento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), portando l’aliquota contributiva a favore dello stesso allo 0,60% così ripartita: 0,45% a carico delle Agenzie e lo 0,15% a carico dei lavoratori. 

A favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie, è aumentata, con percentuali superiori al 15%, l’Indennità di disponibilità, che “ordinaria” sia in caso di Procedura di Ricollocazione (art. 25 CCNL), portandola rispettivamente da 800 euro mensili a 1.000 euro e da 1.000 euro a 1.150 euro, prevedendo anche verifiche periodiche di adeguatezza in base all’andamento dell’inflazione. Anche le prestazioni della bilateralità vengono incrementate del 20 %.

Potenziamento del welfare sanitario - Nell’ambito di un sistema di welfare già previsto dalla contrattazione collettiva, rileva il potenziamento del welfare sanitario di settore considerato di valenza strategica per il benessere dei lavoratori somministrati.

In tale ottica, si prevede un rafforzamento delle prestazioni già previste e l’introduzione di ulteriori prestazioni assicurative. 

Rafforzamento del dialogo sociale - Al sistema delle relazioni sindacali sono dedicati più articoli del nuovo accordo fra le Parti. Il nuovo art. 2 del CCNL, come riscritto dall’accordo, prevede: “La disciplina applicabile alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione è definita oltre che dalla contrattazione nazionale anche dalla contrattazione territoriale e aziendale di settore”.

Alla strutturazione di tale articolato sistema di relazioni sindacali, il nuovo accordo dedica più disposizioni volte ad arricchire il contenuto del CCNL, in particolare definendo gli ambiti e i compiti delle “Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT)” e dedicando più clausole alle relazioni sindacali aziendali, intese con riferimento alla singola agenzia ovvero a più agenzie operanti presso il medesimo utilizzatore.

Venendo prevista anche la contrattazione aziendale “finalizzata ove ne ricorrano le condizioni ad integrare e adattare le regole contrattuali alle esigenze delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori”, il nuovo accordo non manca di precisare il riparto di competenze fra le relazioni sindacali aziendali e quanto ad esse è precluso con riferimento a materie oggetto di specifica regolamentazione da parte del CCNL di settore: Procedura di ricollocazione (art. 25); Formazione (art. 11); Contrattazione territoriale presso le CSMT (art. 2); Assegno di Integrazione Salariale (AIS); Monte ore garantito (art. 51, lettera B e Allegato 14). 

A cura di WST Law & Tax