L’ Ispettorato è recentemente tornato a trattare del regime autorizzatorio ex art. 4 Legge 300/1970 in materia di controlli da remoto attuati mediante sistemi di geolocalizzazione.
L’ art. 4 dello Statuto dei Lavoratori richiede particolari garanzie per l’installazione di impianti di videosorveglianza e altri strumenti da cui possa derivare la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. Tali strumenti possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con le rappresentanze sindacali in assenza del quale si rende necessaria l’autorizzazione dell’ Ispettorato territorialmente competente.
Con la nota n. 7020/2024, l’ INL rileva come sempre più di frequente vengano presentate richieste in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi nella specifica ipotesi in cui, nell’ambito di un contratto di appalto avente ad oggetto attività di trasporto conto terzi, sia il committente a richiedere, con specifica clausola contrattuale, l’ obbligo in capo all’ appaltatore di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non risulti coerente con i requisiti di capacità professionale , serietà e moralità richiesta per garantire standard elevati del servizio. Per verificare il corretto adempimento il committente richiede poi, il più delle volte, di accedere costantemente ai dati raccolti mediante sistemi di geolocalizzazione installati sulle vetture dell’appaltatore, controllando così che le operazioni avvengano in conformità alle regole di sicurezza e agli accordi contrattuali.
In queste fattispecie – rileva l’ Ispettorato - viene riscontrato che il datore di lavoro istante ( appaltatore ) non risulta di fatto il titolare dei dati acquisiti dai sistemi installati sulle proprie autovetture per i quali è richiesta l’autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono di fatto riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi estraneo alla richiesta di autorizzazione, ancorché titolare di rapporto commerciale con il richiedente ( impresa committente nell’ambito di un contratto di appalto o addirittura in caso di franchising ).
In virtù di tale dissociazione, l’ Ispettorato non può che concludere l’istruttoria con il rigetto dell’istanza poiché viene meno qualsiasi presupposto ex art. 4 L. 300/1970 che giustifica l’installazione di tali sistemi.
La posizione dell’ Ispettorato non è nuova in quanto già nel corso del 2022, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ( sentenza n. 15644/2022 ), venne ribadito che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso impianti audiovisivi, non possono far capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, al fine di evitare che vengano disattese le finalità per le quali la installazione di tali impianti può essere autorizzata.
Resta fermo che, con specifico riguardo alla geolocalizzazione, i sistemi devono sempre :
- consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo se strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite;
- consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro così da escludere il monitoraggio continuo del lavoratore ;
- trattare i dati mediante pseudonimizzazione , escludendo dati direttamente identificativi agli interessati ( es. il codice dispositivo o del veicolo assegnato ) ;
- Prevedere la memorizzazione dei dati solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.
Il personale ispettivo dovrà quindi valutare l'opportunità di prevedere nel corpo dei provvedimenti autorizzativi il rispetto delle disposizioni normative sulla privacy , in particolare gli art. 5 ; 6; 13 ; 14 e 35 del Reg. ( UE ) 2016/679 ( nota INL n. 2572/2023 ).