Nemmeno il tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta con la legge di conversione del DL PNRR-quater , che la verifica della congruità della manodopera nel settore edile è nuovamente oggetto di modifiche, questa volta previste dal DL 7 maggio 2024 n. 60 ( cd. DL Coesione ) recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione “. Le modifiche riguardano sia gli appalti pubblici che privati.
La disposizione originaria era stata introdotta con il duplice obbiettivo di garantire trasparenza e equità nel rapporto tra committenti e appaltatori, e assicurare ai lavoratori condizioni di impiego nel rispetto della normativa vigente. Un meccanismo finalizzato al contrasto al lavoro irregolare attraverso la responsabilità, attribuita ai committenti, di verificare la congruità del costo della manodopera prima del pagamento del saldo finale.
L’ Art. 28 del DL Coesione apporta nuove modifiche al recente art. 29, commi da 10 a 12, del DL 2 marzo 2024 n. 19 prevedendo che, nell’ambito degli appalti nel settore edile , prima di procedere al saldo finale, il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente in mancanza della nomina del direttore per quanto riguarda gli appalti privati, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera secondo i criteri forniti dal decreto ministeriale n. 143/2021, in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis, del DL 76/2020.
Il DL Coesione interviene anche sulle soglie di valore dei lavori che delimitano il perimetro di applicazione dell’ obbligo di verifica della congruità della manodopera.
Per gli appalti pubblici viene meno la soglia di 150mila euro di importo lavori oltre la quale, in caso di versamento del saldo finale senza la verifica della congruità della manodopera, o di regolarizzazione da parte dell'impresa, il responsabile del progetto è soggetto a una valutazione negativa delle performance, con conseguenze sia sulle progressioni di carriera sia sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori. L’ esito dell’accertamento è poi comunicato all’ ANAC ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo attribuitegli. L’obbligo di verifica della congruità della manodopera opera quindi per tutti gli appalti pubblici indistintamente senza limiti economici.
Diversamente, per gli appalti privati, la soglia dei 500mila euro per il valore complessivo dei lavori è stata ridotta a 70mila euro e, per il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è stata prevista una sanzione amministrativa da mille a cinquemila euro a carico del direttore lavori o del committente in sua assenza.
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