Gazzetta Ufficiale

Stampa

Legge 29 aprile 2024 n. 56 : DL PNRR IV° , le novità della Legge di conversione


icona

Pubblicata in gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 la Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del DL 2 marzo 2024 n. 19 ( cd. Decreto PNRR IV° ) recante “ Disposizione urgenti per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza “ . [TESTO COORDINATO]

Durante l’ iter parlamentare sono stati apportati in particolare correttivi ai commi 2 , 19 e 20 dell'art. 29 del decreto legge  : 

Appalti ( art. 29, comma 2 ) – Per garantire un trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto e nel subappalto di opere o servizi complessivamente non inferiore  a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale, è stato sostituito il riferimento al “ contratto maggiormente applicato  nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto “. In sostituzione del precedente criterio è stato introdotto il riferimento al  contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto ( art. 29, comma 2, lett. a) ).

Responsabilità solidale ( art. 29 comma 2 ) - Confermata l’ipotesi di estensione dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti. Le sanzioni connesse agli adempimenti vengono aumentate del 30 e 20 per cento ( art. 29, comma 2, lett. b) ).

Somministrazione ; appalti e distacco : inasprite le sanzioni ( art. 29 commi 3 e 4 ) – Tra le altre disposizioni confermate, quelle che riguardano l’assetto sanzionatorio penale e amministrativo delle esternalizzazioni di manodopera nuovamente ripenalizzate  : 

  1. L’esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 600€ a 3.000€ ;  
  2. L’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 900€ ad 4.500€. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da 300€ a 1.500€ ;
  3. L’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati o diversi da quelli previsti da norma, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione ;
  4. Nei casi di appalto privo dei requisiti e di distacco privo dei requisiti l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione ;
  5. Quando la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100€ per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione ;
  6. Le sanzioni saranno aumentate del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. 

Maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)  -  Elevata dal 20% al 30% gli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Lista di conformità dell’ Ispettorato ( art. 29 , commi da 7 a 9 ) – Previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. In tal caso i datori di lavoro in possesso dell’attestato di iscrizione alle liste di conformità no saranno sottoposti, per una durata di docici mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, ad eccezione di verifiche concernenti la sicurezza sul lavoro eventuali richieste di intervento o attività di indagine della Procura della Repubblica. Gli ispettori procederanno con la cancellazione in caso in caso elementi di prova acquisiti anche successivamente.

Verifica della congruità della manodopera ( art. 29 commi da 10 a 13 ) -  Con la conversione in legge trova conferma anche la nuova disciplina in materia di verifica dell’incidenza della manodopera negli appalti , pubblici e privati, per la realizzazione di lavori edili.   

Patente a punti ( art. 29, commi da 19 a 20 ) – Durante l’iter parlamentare di conversione del provvedimento, è stata completamente riscritta la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti ( cd. Pantente a crediti ).  

ll nuovo strumento sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Al momento l’applicazione della patente a crediti è prevista per i cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Successivamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo strumento potrà essere esteso anche ad altri ambiti di attività. La patente non sarà necessaria per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro in presenza di specifici requisiti che possono anche essere autocertificati. La decurtazione del punteggio potrà avvenire solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di cui all' art. 18, legge n. 689/1981, divenute definitive), emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. In ogni caso, se sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Nei casi di infortunio mortale del lavoratore o di infortunio dal quale consegua un'inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore, l'Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi. Il punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma in sede di conversione è stato precisato che è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Durc e agevolazioni ( Art. 29, comma 1)  - Restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ( art. 29, comma 1, lett. a) ). Confermata anche la possibilità – introdotta con il decreto – di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola , purchè intervenga una  successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Nell’ipotesi di inadempimento non sanato o non sanabile, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione ( art. 29, comma 1, lett. b )

Contrasto alle violazioni contributive e previdenziali ( Art. 30 ) –  Nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso , il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000n. 388. L'obbiettivo è promuovere l'adempimento spontaneo del contribuente.

Viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Per evitare la sanzione per la condotta di evasione, infatti, il versamento potrà avvenire in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia, con applicazione tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti ( a fronte di un tasso applicabile del 5,5 punti per il versamento già previsto entro i 30 giorni ); inoltre, sarà possibile procedere al pagamento in forma rateale con l’applicazione della misura ridotta della sanzione civile subordinata al versamento della prima rata.

Una nuova fattispecie sanzionatoria introdotta dal Decreto è quella che riguarda i casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive. Nell’ ipotesi indicata, viene previsto il versamento di una sanzione civile ridotta nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione , a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile.   

Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa.

Rapporto INPS e contribuenti ( art. 30, commi da 5 a 16 ) - Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati.