Con nota n. 1107/2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce alcuni chiarimenti in merito ad alcune problematiche inerenti la modifica del provvedimento di diffida accertativa e del potere di disposizione, operata dal recente art 12-bis del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 ( cd. DL Semplificazioni, come illustrato dall’ Ispettorato con la circ. n. 5 del 30.09.2020 ).
Un primo chiarimento riguarda l’ individuazione del destinatario della diffida accertativa in qualità di obbligato solidale nell’ambito di una filiera d’appalti.
Risale al 2011 la circolare con cui il Ministero del Lavoro nel fornire indicazioni al personale ispettivo circa la concreta applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale, aveva chiesto di “comunicare” la diffida accertativa validata a tutti i responsabili in solido (committente, appaltatore e subappaltatore) atteso che la tempestiva comunicazione del debito, nel contesto normativo precedente, risultava funzionale all’attivazione di meccanismi di autotutela a disposizione dell’obbligato solidale (ad es. blocco dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti).
La possibilità di adottare un provvedimento “coercitivo” nei confronti del responsabile solidale è quindi una novità introdotta dalla L. n. 120/2020. La nuova formulazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, nel consentire l’adozione della diffida accertativa “nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, limita tuttavia gli effetti coercitivi al soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 interessati nella filiera dell’appalto.
Resta, tuttavia, salva la possibilità di dare comunicazione del debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera ai sensi di quanto già chiarito nella circ. n. 5/2011, una volta che la diffida abbia acquistato natura di titolo esecutivo. Dell’eventuale esistenza di tali soggetti appare inoltre opportuno notiziare anche il lavoratore onde consentirgli di attivarsi in forza dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
Ai fini dell’emanazione della diffida accertativa nei confronti dell’utilizzatore/obbligato solidale si deve tener conto dei limiti di operatività del regime di solidarietà di cui al comma 2 e 3-ter dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 ovvero:
- i trattamenti retributivi dovuti sono individuati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
- va tenuto conto del termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto per esigere i crediti nei confronti del responsabile solidale;
- il regime di solidarietà non trova applicazione in relazione al committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
In caso di pluralità di soggetti utilizzatori che si siano succeduti nel tempo o siano contestuali (si pensi agli appalti di pulizie), in ragione di quanto sopra evidenziato, si dovrà avere cura di definire con esattezza il periodo di riferimento di ciascun appalto. In caso di utilizzatori contestuali, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo di esecuzione andrebbe riproporzionato in base al numero di ore di impegno del lavoratore nei rispettivi appalti e, ove ciò non risulti possibile, difettando i requisiti di liquidità e certezza del credito nei confronti del committente, la diffida accertativa andrà adottata nei confronti del solo datore di lavoro.
La nota n. 1107/2020 tratta poi dei rapporti tra diffida accertativa, conciliazione monocaratica e ricorso amministrativo nel caso vi siano due obbligati. In tal caso, laddove i soggetti obbligati siano due, è possibile che scelgano di attivare rimedi diversi. In tali casi verrà data priorità al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (il coinvolgimento del secondo coobbligato si ha solo qualora quest’ultimo non abbia presentato ricorso).
In caso di esito positivo della conciliazione, l’eventuale accordo fa venir meno la diffida nei confronti del soggetto che la sottoscrive, tenuto peraltro conto che il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004. Tale soggetto resta pertanto indifferente al successivo esito del ricorso presentato dal secondo coobbligato.
Ove, invece, la conciliazione abbia avuto esito negativo, la diffida accertativa non potrà automaticamente acquistare valore di titolo esecutivo nei confronti dell’obbligato che ha promosso la conciliazione. La pendenza del ricorso presentato dal secondo coobbligato sospende infatti l’efficacia del provvedimento anche nei confronti di quest’ultimo e pertanto occorrerà attenderne gli esiti.
Una volta definita la conciliazione, si potrà procedere alla istruttoria del ricorso amministrativo, ferma restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione. In tal caso:
- se il ricorso viene rigettato, la diffida accertativa può definitivamente acquistare valore di titolo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell’art. 12, nei confronti del ricorrente e del secondo responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione;
- se il ricorso viene accolto, la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti del ricorrente e dell’altro responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione e che pertanto resta soggetto alle vicende che interessano il provvedimento.
Peraltro, un eventuale accoglimento del ricorso basato esclusivamente su doglienze riferibili ad una parte riverbera i suoi effetti solo su quest’ultima. Ove il ricorso preveda la rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida, il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione, da notificare a tutte le parti.
Nonostante ciò, è stata ribadita l’opportunità di coinvolgere nella conciliazione monocratica anche l’obbligato che non ne abbia fatto richiesta (salvo che non abbia presentato ricorso). In tal caso, ove si raggiunga un accordo tra tutte le parti che preveda una diversa esposizione al debito, l’ Ispettorato ricorda che sarà necessario procedere attraverso separate verbalizzazioni nelle quali si avrà cura di quantificare il rispettivo debito ai fini dell’esecuzione del titolo ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, D.Lgs. n. 124/2004. Separate verbalizzazioni saranno inoltre sempre adottate laddove gli esiti della conciliazione siano difformi, atteso che nei confronti della parte che non ha aderito all’accordo si consolida la diffida accertativa quale titolo esecutivo, mentre nei confronti della parte che ha conciliato la diffida viene meno ed il verbale può acquistare valore di titolo esecutivo ai sensi del citato art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004.
Fonte: INL – Nota n. 1107/2020