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Cassazione: per le sanzioni amministrative non vige il principio di retroattività della norma più favorevole


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Con l’ordinanza n. 27443 del 23.10.2024, la Cassazione afferma che, in tema di sanzioni amministrative, vigono i principi di legalità e di irretroattività di una legge sfavorevole, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.

Il fatto affrontato

La titolare di una ditta impugna giudizialmente l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate le ha irrogato una sanzione amministrativa da € 27.282,00 in conseguenza dell’ispezione con cui l’INPS aveva rinvenuto due soggetti che prestavano attività di lavoro senza che il relativo nominativo fosse annotato nei libri obbligatori.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, dal momento che la ricorrente non aveva offerto la prova relativa al momento di avvio del rapporto di lavoro non regolarmente denunciato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio di legalità, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.

Per la sentenza, tale principio generale trova una deroga soltanto laddove la sanzione, seppur irrogata in ambito amministrativo, ha natura sostanzialmente penale.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il principio del favor rei non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del tempus regit actum.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla titolare della società, ritenendo dovute le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate.

A cura di WST