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INL - Circ. n. 5 del 30.09.2020: Ampliato il potere di disposizione degli ispettori


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Con circ. n. 5 del 30.09.2020, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo in merito all’esercizio del potere di disposizione. L’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020 ( cd. DL Semplificazioni ), introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 120/2020, ha previsto una serie di novità in materia di diffide accertative per crediti patrimoniali ( art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 ) e di potere di disposizione ( art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 ). 

Per effetto della novella legislativa, il provvedimento di disposizione è attribuito dal legislatore direttamente al “personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro” al quale spetta pertanto in via esclusiva l’esercizio di tale potere (la precedente formulazione faceva invece riferimento genericamente al “personale ispettivo”) che, come già evidenziato, può essere esercitato “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”, introducendo un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.

Gli ispettori potranno così adottare disposizioni non solo in relazione al mancato rispetto di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, ma anche di norme del contratto collettivo applicato di fatto dal datore di lavoro. Quindi, qualora nel corso dell’attività di vigilanza emergano inosservanze di legge o contrattuali di natura patrimoniale, al fine di economizzare i tempi dell’accertamento, il personale ispettivo potrà valutare la possibilità di emanare una disposizione, in particolare quando tali inosservanze riguardino il trattamento di una pluralità di lavoratori. La disposizione potrà infatti consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di ottemperanza da parte del datore di lavoro.

Solo in un secondo momento, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non opponga ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 avverso il provvedimento, come pure nel caso in cui venga rigettato il ricorso proposto, ferma restando l’adozione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo potrà procedere alla emanazione delle diffide accertative, previo esperimento di ulteriori approfondimenti in ordine alla quantificazione dei diritti patrimoniali di ciascun lavoratore.

Nulla cambia per quanto riguarda la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di disposizione. È infatti previsto che contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Fonte: INL - circ. n. 5 del 30.09.2020