Cassazione: anche il padre può rassegnare le dimissioni senza preavviso nel primo anno di età del figlio?
Con la sentenza 17285/2026, la Cassazione afferma che, nel regime precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, il padre lavoratore poteva rassegnare le dimissioni senza preavviso entro l’anno di vita del figlio solo qualora avesse usufruito del congedo di paternità a causa della morte, grave infermità o abbandono della madre ovvero dell’affidamento esclusivo del bambino.






