Cassazione: l’accordo sindacale non fa venire meno l’obbligo di repechage
La Cassazione, con l’ordinanza n. 118 del 2020, ribadisce che un accordo sindacale non elimina l’obbligo di repechage nei licenziamenti collettivi.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 118 del 2020, ribadisce che un accordo sindacale non elimina l’obbligo di repechage nei licenziamenti collettivi.
L’ordinanza della Cassazione n. 33407 del 2019 chiarisce i limiti dell’azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente, ribadendo che l’art. 1676 c.c. consente di ottenere solo quanto dovuto per l’attività svolta nell’appalto.
Il Tribunale di Padova ha stabilito la legittimità dell’uso di un’agenzia investigativa per monitorare le condotte illecite di un dipendente, confermando il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione stabilisce che il pubblico dipendente è sanzionabile per altri lavori anche senza danno effettivo alla P.A., in base all’art. 97 Cost.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 29892 del 18.11.2019, ha stabilito la legittimità della contestazione disciplinare mossa dal Direttore regionale, ribaltando la decisione della Corte d’Appello. L’identificazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale è valida se rispetta il principio di terzietà.
L’articolo del blog analizza l’ordinanza della Cassazione che stabilisce l’importanza del criterio logistico-sistematico nell’interpretazione dei contratti collettivi quando presenti contratti integrativi regionali.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 31153 del 28.11.2019, stabilisce che le clausole del CCNL devono essere interpretate considerando anche le prassi aziendali, oltre al testo letterale.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 31889 del 06.12.2019, stabilisce che l’azienda utilizzatrice è responsabile dei danni causati da lavoratori in somministrazione, in quanto inseriti nella sua struttura organizzativa.
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 256 del 2019, ha stabilito che gli incentivi contributivi non spettano per l’assunzione di lavoratori in CIGS, confermando la legittimità delle norme che li riservano ai disoccupati.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26618/2019, stabilisce che ai dirigenti pubblici non si applica l’art. 2103 c.c., negando il diritto all’inquadramento superiore per mansioni sostitutive.