Cassazione: quando il mobbing integra lo stalking occupazionale
La Cassazione, con la sentenza n. 12827 del 2022, chiarisce quando le condotte vessatorie di un datore di lavoro possono configurare il reato di stalking occupazionale.
La Cassazione, con la sentenza n. 12827 del 2022, chiarisce quando le condotte vessatorie di un datore di lavoro possono configurare il reato di stalking occupazionale.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9158 del 21.03.2022, chiarisce che in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità, spetta al datore dimostrare l’assenza di posizioni alternative per il lavoratore, anche di livello inferiore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7400 del 07.03.2022, ha stabilito la nullità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo se basato sugli stessi motivi di un precedente licenziamento collettivo.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8789 del 17.03.2022, chiarisce che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata, i quali sono personalmente obbligati al versamento contributivo.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8567 del 16.03.2022, stabilisce che la genuinità di un appalto può essere determinata dal contenuto dell’istanza di certificazione del contratto.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8040 del 2022, chiarisce il concetto di retribuzione globale di fatto, escludendo compensi eventuali e indennità non retributive come l’ISE.
La Cassazione, con la sentenza n. 9800 del 2022, stabilisce che in caso di licenziamenti collettivi, l’assenza di dettagli nella comunicazione prevista dalla legge comporta la reintegra dei lavoratori.
La Cassazione stabilisce che il datore di lavoro di fatto deve rispettare gli obblighi di sicurezza, indipendentemente da un contratto formale.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6493 del 28.02.2022, stabilisce che in caso di illegittima reiterazione del contratto a termine, il risarcimento per il pubblico dipendente è limitato alla perdita di chance, non quantificabile con i parametri dell’art. 18 della L. 300/1970.
La Cassazione ha stabilito che il CEO è responsabile per l’omessa valutazione dei rischi da COVID-19 se il dirigente non ha poteri decisionali e di spesa.