Con l’ordinanza 8132/2026, la Cassazione afferma che nella nozione “accessori di legge” da calcolare al fine di verificare se l’omissione contributiva è pari o inferiore ad Euro 150 e quindi tale da consentire, essendo lo scostamento tra somme dovute e quelle versate non grave, l’emissione del DURC, non vanno computate anche le sanzioni civili.