Cassazione: non sono compensabili i contributi versati a diverse Gestioni

Con l’ordinanza n. 24752 del 24.08.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato non è possibile far luogo ad una compensazione c.d. atecnica della contribuzione, in quanto a tale esito si oppone la segnalata “disomogeneità contributiva” che contraddistingue i contributi versati alle differenti Gestioni”.

Il fatto affrontato

L’impresa impugna giudizialmente il verbale con cui l’INPS le aveva chiesto il versamento di € 299.424,74 a titolo di contributi per la riqualificazione dei contratti di lavoro a progetto in contratti di lavoro subordinato.

La Corte d’Appello rigetta la domanda principale dell’azienda, ma accoglie quella subordinata relativa alla compensazione di quanto già versato alla Gestione Separata per le medesime lavoratrici coinvolte nell’accertamento.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestioni dell’INPS relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, ma non possono creare una posta contabile da regolare con la compensazione impropria.

Invero, continua la sentenza, in questi casi, si configura un rapporto trilaterale tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l’ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento dei differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che non possono essere compensate le somme dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con quelle già corrisposte, per i medesimi soggetti, alla Gestione separata, anche alla luce del fatto che le due Gestioni sono connotate da proprie regole e da distinti modalità e tempi di adempimento dell’obbligazione contributiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.

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