Con la sentenza n. 718 del 05.06.2026, il Tribunale di Castrovillari afferma che, in materia di sanzioni amministrative conseguenti all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, il termine di 90 giorni previsto per la notifica degli estremi della violazione ha natura decadenziale, in quanto funzionale a garantire certezza giuridica, effettività del diritto di difesa e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il fatto affrontato
La società propone opposizione giudiziale contro due ordinanze-ingiunzione emesse dall’INPS per l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all’anno 2016.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce – tra le altre cose – la tardività degli accertamenti posti a fondamento delle ordinanze.
La sentenza
Il Tribunale rileva preliminarmente che, quando una violazione originariamente penale viene trasformata in illecito amministrativo, l’amministrazione ha l’onere di contestarla entro 90 giorni di tempo, come prescritto dall’art. 9, comma 4, D.Lgs. 8/2016.
Per il Giudice, vero è che quest’ultima norma non indica espressamente la sanzione processuale o sostanziale derivante dal mancato rispetto del termine, ma altrettanto vero è che la stessa deve essere letta in combinato disposto con l’art. 14 della L. 689/1981, che collega alla tardiva contestazione l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria.
Secondo la sentenza, ne consegue che il predetto termine di 90 giorni ha natura decadenziale, poiché una diversa lettura lascerebbe l’incolpato esposto per un tempo indefinito all’iniziativa sanzionatoria della pubblica amministrazione.
Su tali presupposti, il Tribunale di Castrovillari accoglie il ricorso della società ed annulla le ordinanze di ingiunzione opposte.

