Dall’Ispettorato linee guida in materia di investimenti e formazione per il recupero dei crediti

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 4634/2026, fornisce linee guida alle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, in applicazione dell’art. 5, comma 4, del Decreto Direttoriale n. 24/2026 .

La nuova patente a punti per la sicurezza nei cantieri introduce un sistema rigoroso di controlli e sanzioni che rischia di bloccare i lavori e compromettere la reputazione dell’impresa. Le imprese e i lavoratori autonomi che intendono recuperare i crediti decurtati devono inviare l’istanza, utilizzando la modulistica allegata alla nota, tramite PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro presso cui ha sede la Commissione competente, anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza.

Nell’istanza deve essere illustrata la proposta formulata in relazione ai crediti decurtati, indicando ad esempio attività formative, investimenti programmati e tempi di realizzazione. È inoltre possibile richiedere un confronto con la Commissione.

La Commissione territoriale è composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Alle sedute sono inoltre invitati i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Ai fini dell’individuazione dell’ASL competente, rileva la sede legale dell’azienda; per il RLST, in attesa della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, del D.Lgs. 81/2008, la Commissione richiede il nominativo all’Organismo Paritetico indicato dall’impresa.

MODALITA’ DI RECUPERO CREDITI

Corsi di formazione aggiuntivi e investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono le due vie per il recupero dei crediti decurati.

Corsi di formazione

Seguire corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro è una prima possibilità per l’azienda che intende ripristinare i punti del titolo abilitante.  La nota INL precisa però che tali percorsi devono essere ulteriori rispetto alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non possono essere considerati validi ai fini dell’aggiornamento periodico previsto dalla normativa sulla sicurezza.

Per essere riconosciuti dalle Commissioni, i corsi devono rispettare una serie di condizioni:

  • essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato-Regioni previsto dalla legge n. 198/2025;
  • essere svolti in presenza oppure in videoconferenza sincrona, purché la modalità sia ritenuta compatibile con gli obiettivi formativi;
  • prevedere un numero massimo di 30 partecipanti;
  • prevedere contenuti in linea con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti; la Commissione, anche su proposta dell’istante, ne indicherà i contenuti;
  • essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

L’INL chiarisce inoltre che il datore di lavoro non può svolgere il ruolo di docente formatore e che, in attesa dell’ulteriore Accordo Stato-Regioni previsto dalla legge 198/2025, non può essere considerato soggetto formatore ai fini del recupero crediti.

Al termine del percorso formativo i crediti sono riconosciuti solo se il discente ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma e ha superato il test di apprendimento finale con almeno il 70% di risposte corrette.

L’ Ispettorato fornisce anche criteri di calcolo precisi per l’attribuzione dei crediti: per ogni ora di formazione sono riconosciuti 0,25 crediti, con arrotondamento per difetto al numero intero. Ad esempio, 7 ore di formazione corrispondono a 1,75 crediti, arrotondati per difetto a 1 credito.

La durata del corso deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, la durata minima deve essere pari a: (30 – crediti rimanenti) × un moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e dell’eventuale concorrenza di violazioni di diversa specie.

Se il piano formativo è suddiviso in moduli, i crediti possono essere recuperati progressivamente al termine di ciascun modulo.

Investimenti per la sicurezza

Per il recupero dei punti decurtati, un ruolo centrale è attribuito agli investimenti tecnologici e organizzativi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questo caso, la Commissione valuta gli investimenti in base alle risorse economiche dell’impresa, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate.

Gli investimenti devono essere sostenibili, sia finanziariamente sia organizzativamente, coerenti con la struttura e le dimensioni dell’impresa e mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Nella nota l’ Ispettorato elenca una serie di investimenti utili ai fini del recupero. Tra questi figurano:

  • sistemi di rilevamento ambientale, quali sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas, anche tossici, ossigeno e monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione;
  • dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro intelligenti, dotati di elettronica o sensori integrati, ad esempio rilevatori di contaminazione, prossimità, sensori inerziali o tessuti intelligenti. La nota precisa che deve essere data evidenza non solo dell’acquisto, ma anche dell’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori, verificato attraverso la formazione e l’eventuale addestramento;
  • tecnologie per la sorveglianza sanitaria, quali cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento dell’esposizione a sostanze pericolose;
  • sistemi di robotica e automazione per operazioni pericolose, come saldatura o movimentazione di materiali tossici, nonché droni impiegati in attività o contesti ad alto rischio, ad esempio per monitoraggi, ispezioni e campionamenti;
  • metodologie didattiche e di assistenza caratterizzate da tecnologie immersive, come realtà virtuale, aumentata o mista, utilizzate per simulazioni di emergenza, formazione e assistenza da remoto.

Anche per gli investimenti è ammesso un recupero graduale dei crediti, sulla base dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati effettivamente conseguiti. Per gli investimenti realizzati con finanziamenti pubblici, l’ Ispettorato fornisce specifiche fasce di attribuzione dei crediti in funzione del valore economico dell’investimento :

  • 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro;
  • 3 crediti per investimenti superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 6 crediti per investimenti oltre i 50.000 euro.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, la nota INL 4634/2026 definisce un percorso chiaro e rigoroso per il reintegro dei punti. Tramite l’istanza via PEC e il confronto diretto con la Commissione, le aziende hanno l’opportunità di rimediare alle violazioni e regolarizzare la propria posizione. Il fulcro del provvedimento risiede nell’effettivo potenziamento della sicurezza: corsi aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria e investimenti in tecnologie d’avanguardia sono le sole vie per recuperare fino ad un massimo 15 crediti. Un approccio che trasforma la sanzione in un’occasione reale di modernizzazione e tutela.

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