Cassazione: il titolare dell’assegno d’invalidità ha diritto alla NASPI
La Cassazione stabilisce che il titolare di assegno d’invalidità ha diritto alla NASPI, confermando che le due prestazioni non sono alternative.
La Cassazione stabilisce che il titolare di assegno d’invalidità ha diritto alla NASPI, confermando che le due prestazioni non sono alternative.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7019 del 16.03.2025, stabilisce che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica agli iscritti alla gestione separata, che restano responsabili delle obbligazioni contributive.
La Cassazione, con la sentenza n. 8076 del 27.03.2025, stabilisce che l’importo dell’Ape sociale deve essere calcolato con il cumulo contributivo per lavoratori con versamenti in diverse gestioni.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6345 del 2025, stabilisce che rivolgere frasi offensive sull’orientamento sessuale di un collega costituisce una forma di molestia, indipendentemente dall’intenzione dell’autore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7826 del 2025, chiarisce che la tolleranza del datore verso condotte illecite non legittima il dipendente a continuare a violare le regole.
La Cassazione stabilisce che l’ordinanza di ingiunzione per contributi non versati va notificata entro 90 giorni, pena la decadenza della potestà sanzionatoria dell’INPS.
La Cassazione, con la sentenza n. 6993 del 16.03.2025, ha stabilito che il licenziamento di un dipendente per abuso del congedo parentale è illegittimo se la condotta è motivata da impellenti valori di solidarietà familiare.
La Cassazione ha stabilito che il licenziamento disciplinare notificato solo alla PEC dell’avvocato è valido se il dipendente ha eletto domicilio presso il legale.
Il Tribunale di Milano ha stabilito che il trasferimento di un dipendente che denuncia mobbing è legittimo, considerando tale misura una scelta prudenziale per risolvere situazioni di incompatibilità ambientale e preservare la salute del lavoratore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6221 del 09.03.2025, stabilisce che in caso di insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il lavoratore ha diritto alla reintegra, seguendo la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024.