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Corte d’Appello di Milano: la limitazione della platea dei lavoratori destinatari del licenziamento collettivo


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Con la sentenza n. 1491 del 04.09.2019, la Corte d’Appello di Milano afferma che, nell’ambito di una procedura collettiva, non si può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli addetti ad un reparto se questi sono idonei, per acquisita e pregressa esperienza, a svolgere altre attività in diversi settori aziendali (sul medesimo tema si veda: Cassazione: nei licenziamenti collettivi, la fungibilità dei lavoratori deve essere verificata in base alla loro professionalità).

Il fatto affrontato

I lavoratori, tutti addetti al back office, impugnano giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
A fondamento della propria domanda, i medesimi deducono l’errata applicazione dei criteri di scelta da parte della società datrice, che non aveva considerato la loro professionalità e la fungibilità delle mansioni espletate, limitando la platea dei lavoratori da licenziare solamente a quelli impiegati nel settore poi soppresso.

La sentenza

La Corte d’Appello afferma, preliminarmente, che nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza aver raggiunto alcun accordo con le parti sindacali, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata sulla base dell’applicazione concorrente dei tre criteri di scelta previsti dall’ordinamento (anzianità di servizio, carichi di famiglia, esigenze tecnico-organizzative).

Per i Giudici, poi, la scelta del personale da licenziare secondo i predetti criteri di legge, deve esser fatta nell’ambito dell’intero complesso aziendale, salvo che la riduzione riguardi un determinato reparto dotato di piena autonomia e caratterizzato dalla presenza di specifiche professionalità, non fungibili rispetto a quelle di altri settori.

Secondo la sentenza, le ragioni della limitazione della platea dei destinatari della procedura devono obbligatoriamente essere indicate nella comunicazione di apertura della procedura, redatta ex art. 4, comma 3, l. 223/1991.
La mancanza di tale indicazione comporta l’illegittimità della delimitazione in questione, tanto da rendersi necessaria una verifica in ordine all’applicazione dei criteri di scelta all’intera platea costituita da tutto l’organico aziendale.

Applicando tali principi al caso di specie – ove i lavoratori licenziati avevano tutti svolto mansioni diverse prima di essere addetti al back office – la Corte d’Appello di Milano rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento collettivo dalla medesima irrogato per violazione dei criteri di scelta.

A cura di Fieldfisher