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Cassazione: si può limitare il licenziamento collettivo ad una sola sede aziendale?


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Con la sentenza n. 22232 del 25.07.2023, la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, a fronte di una immotivata limitazione della platea dei lavoratori coinvolti dall’esubero, incentrata esclusivamente sulla dislocazione geografica del personale.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che, nell’ambito dei recessi collettivi, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale solo ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive.

Per la sentenza, tuttavia, è necessario che queste esigenze siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, L. 223/1991, che deve individuare sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non il datore non ritenga di procedere con il trasferimento dei dipendenti coinvolti ad unità produttive vicine.

Secondo i Giudici di legittimità, in difetto di tali informazioni, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.

Ricorrendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso irrogato.

A cura di Fieldfisher