Con la sentenza n. 7 del 22.01.2024, la Corte Costituzionale afferma che non sono fondate le questioni sollevate circa la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act e ne chiara, quindi, la legittimità (sul medesimo tema si veda: Una nuova riforma del lavoro ad opera delle giurisdizioni superiori?).
Il caso affrontato
La lavoratrice, assunta con il c.d. contratto a tutele crescenti, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva, deducendo la violazione dei criteri di scelta.
La Corte di Appello di Napoli, investita del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del D.Lgs. 23/2015 - in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 111, 76 e 117, primo comma, Cost - nella parte in cui prevedono solo la tutela indennitaria in ipotesi di illegittimità del licenziamento collettivo, irrogato agli assunti dopo il marzo 2015, per violazione dei criteri di scelta.
La sentenza
La Corte rileva preliminarmente che, all’interno degli artt. 3 e 10 del D.Lgs. 23/2015, non sussiste alcuna violazione dei criteri direttivi della legge di delega che, escludendo per i “licenziamenti economici” di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti la possibilità della reintegrazione, aveva inteso far riferimento sia ai recessi individuali per giustificato motivo oggettivo sia a quelli collettivi.
Per la Consulta, inoltre, risulta altresì infondata anche la censura di violazione del principio di eguaglianza (tra assunti prima e dopo il 7 marzo 2015), posto che il riferimento temporale alla data di assunzione consente di differenziare le situazioni: la nuova disciplina dei licenziamenti è orientata ad incentivare l’occupazione e a superare il precariato ed è, pertanto, prevista solo per gli assunti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 23/2015.
Parimenti, secondo i Giudici, non risulta inadeguata la tutela indennitaria, compresa tra sei e trentasei mensilità, prevista in caso di declaratoria di illegittimità del recesso collettivo.
Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate.
A cura di Fieldfisher