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Cassazione: procedura di licenziamento collettivo applicabile anche ai dirigenti


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Con l’ordinanza n. 21299 del 30.07.2024, la Cassazione afferma che, in conformità alle previsioni del diritto comunitario, le procedure di informazione e consultazione sindacale previste in ambito di licenziamento collettivo devono attuarsi anche qualora il recesso riguardi i dirigenti.

Il fatto affrontato

Il dirigente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo – tra le altre cose – la violazione della procedura prevista in tema di licenziamento collettivo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo applicabile anche ai dirigenti la procedura di cui alla L. 223/1991, secondo una interpretazione conforme al diritto comunitario.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva condannato l’Italia per avere escluso la categoria dei dirigenti dall'ambito di applicazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi.

All’esito di ciò, continua la sentenza, le procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l'impresa che intenda procedere a licenziamento collettivo (tanto per riduzione del personale quanto al termine della mobilità) anche di dirigenti deve informare e consultare le loro rappresentanze.

Non avendo la società seguito dette procedure nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di WST