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Corte di Giustizia Europea: nei licenziamenti collettivi le comunicazioni preventive alle autorità hanno esclusivamente fini informativi


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Con la sentenza emessa in data 13.07.2023 con riferimento alla causa C-134/22, la Corte di Giustizia UE afferma che l’obbligo di comunicazione delle informazioni all’autorità pubblica competente nella fase di apertura di una procedura di licenziamento collettivo ha scopi solo informativi e preparatori, non consentendo alla stessa autorità di conferire una tutela individuale in favore dei lavoratori coinvolti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che il recesso doveva considerarsi invalido, in quanto nessuna comunicazione scritta era stata trasmessa all’autorità pubblica competente.
La Corte federale tedesca, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se una tale violazione – lesiva dei principi introdotti dal diritto comunitario – possa comportare o meno la nullità del licenziamento.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che l’obbligo incombente sul datore, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, di trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia di taluni elementi della comunicazione scritta inviata ai rappresentanti dei lavoratori a scopo di consultazione, non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati.

Per la sentenza, infatti, la trasmissione delle predette informazioni consente all’autorità pubblica competente solo di farsi un’idea, in particolare, delle ragioni poste alla base del licenziamento, del numero e delle categorie dei lavoratori da licenziare, senza conferire alla stessa alcun ruolo attivo nella procedura.

Secondo i Giudici, in altri termini, la trasmissione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori, affinché l’autorità pubblica competente possa, se del caso, esercitare efficacemente le sue ulteriori prerogative.

A cura di Fieldfisher