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Cassazione: nei licenziamenti collettivi, la fungibilità dei lavoratori deve essere verificata in base alla loro professionalità


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Con l’ordinanza n. 24882 del 04.10.2019, la Cassazione afferma che, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, l’analisi della fungibilità dei profili professionali in esubero deve essere operata tenendo conto non delle mansioni affidate ai lavoratori, ma dell’esperienza e della professionalità dei medesimi.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva.
A fondamento della propria domanda, la medesima deduce che la società datrice aveva violato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, avendo tenuto conto della fungibilità dei vari dipendenti soltanto sulla base delle mansioni affidategli, non tenendo conto, invece, del loro background professionale.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, nella comparazione dei dipendenti da licenziare nell’ambito di una procedura collettiva, ai fini della verifica della fungibilità dei profili professionali in esubero è necessario tener conto del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza dei lavoratori, sì da accertare l’effettiva sussistenza di professionalità omogenee da porre a confronto.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’esclusivo riferimento alle attività concretamente espletate dal dipendente nel contesto aziendale non risulta sufficiente, essendo necessaria, invece, una complessiva valutazione della professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione e del bagaglio di conoscenze acquisito.
In altri termini, per la sentenza, è la fungibilità professionale tra i lavoratori che comporta la loro comparabilità e non la mansione da ultimo concretamente espletata, che viene liberamente assegnata dal datore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice licenziata, cassando con rinvio l’impugnata sentenza di merito.

A cura di Fieldfisher