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Min. Lavoro - Circ. n. 21 del 22.12.2017: CIGS settore editoria – Criteri di valutazione delle istanze.


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Con la circolare n. 21 del 22.12.2017, il Ministero del Lavoro impartisce le prime indicazioni operative riguardo i criteri per il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) nel settore dell’editoria per le causali di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e di crisi aziendale, così come definito dal decreto interministeriale n. 100495 del 23.11.2017, nonché i criteri per accedere al pensionamento anticipato.

SOGGETTI BENEFICIARI:

Possono fare ricorso al trattamento CIGS le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della Legge n. 416 del 1981. Rientrano nei programmi CIGS anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai quali sono estesi gli obblighi di cui all’art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 148/2015. I lavoratori beneficiari devono possedere, alla data della presentazione dell’istanza CIGS un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni svolta presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’intervento CIGS. Per il calcolo dell’anzianità lavorativa si richiamano, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare MLPS n. 14 del 26 luglio 2017.

DURATA DEL TRATTAMENTO:

Per le causali di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e di crisi aziendale, il trattamento di integrazione salariale non può superare la durata massima di 24 mesi anche continuativi. A seguito di contratto di solidarietà difensivo, il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi e alle condizioni di cui all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 148/2015 la durata massima può raggiungere i 36 mesi anche continuativi. Per ciascuna unità produttiva il trattamento di CIGS non può comunque superare i 24 mesi complessivi, in un quinquennio mobile, fatte salve le condizioni previste dal sopra citato articolo. Per il calcolo del limite massimo delle ore autorizzabili si richiamano le indicazioni fornite dalla circolare MLPS n. 16 del 28 agosto 2017. Per il calcolo del quinquennio mobile si richiamano, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare MLPS n. 17 del 8 novembre 2017. Si fa presente inoltre che, per il computo della durata massima complessiva di cui all’art. 25 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 si considerano esclusivamente i periodi di CIGS fruiti dal 1 gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data.

CAUSALI:

Le imprese appartenenti al settore dell’editoria, possono accedere al trattamento di integrazione salariale per le causali di:

• Riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. A corredo dell’istanza è richiesto un programma di riorganizzazione che preveda interventi specifici idonei a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, indicando in maniera esplicita la modalità di copertura finanziaria degli investimenti. Nell’ipotesi in cui siano previste delle eccedenze di personale sarà necessario esplicitare un piano di recupero occupazionale.

• Nel caso di crisi aziendale, andrà presentata un’apposita relazione tecnica rappresentativa delle ragioni che hanno determinato la situazione critica per l’impresa desumibile dagli indicatori economici e finanziari di bilancio. A corredo dell’istanza andrà presentato anche un programma di risanamento che illustri in modo dettagliato le iniziative da intraprendere per fronteggiare la crisi e, nel caso di eccedenze del personale, un piano gestionale del personale in esubero.

• A seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà nel quale l’esubero di personale deve essere quantificato e motivato. Gli eventuali esuberi di personale potranno essere gestiti attraverso la procedura del licenziamento collettivo esclusivamente con la non opposizione dei lavoratori.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:

Deve essere presentata attraverso il canale cigs on-line con la compilazione delle apposite schede, corredando le stesse con le relazioni richieste per ciascuna causale. In ogni caso andrà allegata la scheda di cui alla citata circolare n. 16 del 28.08.2017. Le disposizioni impartite troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018 una volta verificata la condizione che la consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza e le programmate sospensioni siano successive alla data di decorrenza.