Stampa

Min. Lavoro – Circ. n. 16 del 28.08.2017: Integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione o crisi aziendale - Limite massimo di ore autorizzabili


icona

L’art. 22, comma 4, del d.lgs. 148/2015, decreto che in generale reca la disciplina degli “ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, fissa uno specifico limite temporale alla fruibilità delle integrazioni salariali straordinarie che siano autorizzate sulla base delle causali “riorganizzazione” o “crisi aziendale”.

In pratica, le integrazioni possono essere autorizzate “soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato”.

Fino ad ora questo limite non ha travato applicazione in quanto l’art. 44, comma 3, dello stesso decreto legislativo ne ha temporaneamente rinviato l’operatività.

Dato che a decorrere dal 24 settembre il rinvio scadrà e si incomincerà a far valere il limite, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 16 del 28 agosto 2017, fornisce delle indicazioni volte a chiarire la portata dello stesso e criteri che saranno seguiti nell’applicarlo.

Una delle questioni più rilevanti posta dal predetto art. 22, comma 4, riguarda il modo in cui individuare le ore lavorabili nell’unità produttiva.

A tal fine, la circolare prevede che si faccia riferimento al numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, che a stregua dell’art. 25, comma 1 del decreto, deve comparire nella domanda di concessione delle integrazioni.

In questo modo, si individua un’entità complessiva di ore lavorabili, destinata a restare ferma nel periodo di attuazione del programma (di riorganizzazione o di crisi aziendale) autorizzato, a cui far riferimento per individuare la misura massima del periodo di Cigs autorizzabile.

Nel trattare della domanda finalizzata ad ottenere la concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale, il decreto legislativo, in particolare nell’art. 25, comma 1, fa riferimento all' “orario contrattuale” e la formula è ripresa dalla circolare.

Premesso che l’orario di lavoro è normalmente disciplinato dai contratti collettivi nazionali, non si può escludere che sull’orario intervengano anche contratti aziendali.

E’ da ritenere che, ai fini della definizione dell' entità complessiva di ore lavorabili, debba farsi riferimento all’orario effettivamente praticato nell’unità produttiva e, in ipotesi, all’orario come risultante dalla combinazione della normativa del contratto nazionale e della normativa del contratto aziendale.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali